Detrazioni fiscali: tutti i bonus casa 2018

Dalla ristrutturazione all'ecobonus, fino al bonus mobili e al nuovo bonus verde, ecco una panoramica delle detrazioni fiscali per la casa valevoli nel 2018.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 25/02/2018 Aggiornato il 25/02/2018
bonus fiscali

La legge di bilancio per il 2018 conferma le detrazioni fiscali già in atto per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica di abitazioni ed edifici, con delle novità per alcune categorie di lavori e l’introduzione del nuovo bonus verde.

Detrazioni fiscali per la casa: i bonus validi nel 2018 e le novità

  • Prorogato bonus 50% ristrutturazioni
  • Prorogato ecobonus 65%
  • Detrazione al 50% per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • Incrementati ed estesi: incentivi per le opere di antisismica e di sicurezza
  • Bonus mobili: resta per chi ristruttura
  • Nuovo bonus verde al 36%.

Per le ristrutturazioni vale ancora il 50%

La detrazione Irpef pari al 50% per le ristrutturazioni edilizie è stata prorogata di un anno: varrà quindi fino al 31 dicembre 2018. Il bonus, che punta a incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificata, prorogata e resa stabile dal decreto legislativo 201/2011. Allo stesso modo, il limite di spesa massimo agevolabile è rimasto ai 96.000 euro tutt’ora validi per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda oltre ai proprietari degli immobili oggetto dell’intervento anche:

  • i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili;
  • gli inquilini;
  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta la detrazione Irpef al 50% sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
  • lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. A titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
  • lavori  di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, ma l’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
  • lavori  relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • lavori finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Per usufruire della detrazione, è necessario inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl, ma soprattutto pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inoltre la Legge Finanziaria 2018 ha previsto l’invio di schede da inviare all’ENEA per le detrazioni fiscali del 50% relative alla semplice ristrutturazione, schede che attualmente sono in fase di realizzazione e saranno pronte a breve. Saranno anche definite le modalità di invio

Bonus mobili: 50% solo se si ristruttura

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per le spese che riguardano l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il bonus mobili è valido anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2018, ma potrà essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Rimane il vincolo della ristrutturazione: il bonus mobili è valido solo da chi ristruttura casa. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. I beni che si possono acquistare con il bonus mobili sono:

  • mobili nuovi: cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione
  • grandi elettrodomestici: di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, mentre è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento

Interventi antisismici anche sui condomini

Quando si tratta di sicurezza antisismica, il Fisco riconosce anche una serie di agevolazioni.

In primo luogo viene confermata la detrazione fiscale al 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%,). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta. Se invece si passa a due classi di rischio inferiori, aumenta all’80%.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni fiscali sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

In alternativa a queste detrazioni, se si sostengono spese per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica,  spetta una detrazione maggiorata:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ecobonus: 65% e 50% per il risparmio energetico

Fino al 31/12/2018 sarà valida anche la detrazione del 65% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Tale sconto, Irpef o Ires, è applicabile a un limite massimo di spesa che cambia a seconda dell’intervento eseguito.

La legge di bilancio 2018 ha previsto un taglio dell’ecobonus per alcuni lavori. Fino al 31 dicembre 2018 quindi si avrà una detrazione pari al 65% per gli interventi di:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.

La detrazione è invece del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

In caso di interventi di riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Tra gli adempimenti da seguire per ottenere l’ecobonus, oltre a pagare le spese con bonifico bancario o postale, bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori, nè relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia. 

Ecobonus per lavori condominiali

Sono riconosciute detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  •  70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Bonus verde

Grande novità per il 2018 è il bonus verde, una nuova agevolazione fiscale prevista per chi si prende cura del verde. Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per maggiori informazioni

Fonti / Bibliografia

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