Detrazione ristrutturazione 2018: un altro anno di sconti fiscali

Tutto sulla detrazione ristrutturazione 2018, l'agevolazione fiscale prevista per chi esegue lavori sul proprio immobile prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno dall'ultima legge di bilancio.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 28/01/2018 Aggiornato il 28/01/2018
detrazioni fiscali, decreto crescita

Ancora un anno di tempo per fruire della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia nella misura più alta al 50%. La legge di bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 l’agevolazione fiscale che avrà ancora come limite massimo 96mila euro per unità immobiliare.

Detrazione ristrutturazione 2018: lavori ammessi 

La detrazione fiscale si applica in caso di lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare riguardanti:

  • manutenzione straordinaria (installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata e costruzione di scale interne);
  • restauro e risanamento conservativo (interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali);
  • ristrutturazione (demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti).

Sulle parti comuni di edifici residenziali – ad esempio le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori – è ammessa anche la detrazione per manutenzione ordinaria vale a dire lavori quali la tinteggiatura di pareti,  sostituzione di infissi, rifacimento di intonaci, tinteggiatura garage. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali è necessaria una delibera assembleare per l’approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese e della detrazione sulla base delle tabelle millesimali.

Tra gli altri lavori che danno diritto alla detrazione al 50% fino al 31 dicembre 2018 troviamo:

  • quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi
  • quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
  • quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Detrazione ristrutturazione 2018: soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Detrazione ristrutturazione: adempimenti

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%. I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

La ricevuta del bonifico deve essere conservata ed esibita a richiesta  insieme ad altri documenti come:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.
Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 0 / 5, basato su 0 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!