Spese dell’acqua in condominio: come vanno ripartite e cosa fare se qualcuno consuma di più

Le spese dell'acqua in condominio vanno suddivise secondo precisi criteri: ecco quali sono le norme da seguire e cosa si può fare se alcuni condomini consumano di più.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 03/08/2025Aggiornato il 03/08/2025
spese acqua in condominio

Tra le varie spese per le utenze domestiche, oltre a quelle per elettricità e gas, che sono personali, vi sono anche quelle dell’acqua.

In questo caso, se si abita in un condominio, la bolletta non è personale, cioè non è riferita a una singola famiglia e unità immobiliare, bensì è cumulativa e riguarda l’intero condominio, e la spesa viene poi ripartita tra tutti i condomini.

A questo proposito possono sorgere alcuni dubbi: con quale criterio devono essere ripartite le spese per i consumi dell’acqua?

E se un condomino per qualsiasi motivo molta consuma più acqua degli altri?

Ecco quali sono i giusti criteri di divisione delle spese dell’acqua e come comportarsi in presenza di un maggiore consumo da parte di un condomino.

Qual è il criterio corretto di ripartizione delle spese dell’acqua in condominio

Nella maggior parte dei casi il condominio è dotato di un contatore centrale per la rilevazione dei consumi dell’acqua.

In alcuni casi invece sono presenti dei contatori individuali, che misurano i consumi effettivi di ogni appartamento, e ciò rende la ripartizione della spesa dell’acqua più equa e corretta perché ogni condomino paga in base a quello che consuma.

In assenza di contatori individuali, il consumo rilevato quindi è cumulativo e riguarda tutto il condominio, formato dalla somma dei consumi di tutte le unità abitative, a cui si aggiungono i consumi per le parti comuni, dati per esempio dalla portineria qualora presente, dalle pulizie di scale e androni e dall’irrigazione dell’eventuale giardino.

La bolletta viene poi ripartita dall’amministratore, che imputa a ciascuna unità immobiliare un onere di spesa relativo all’uso dell’acqua.

Secondo le normative, tutte le spese condominiali vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà.

L’articolo 1123 del Codice Civile stabilisce che: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”. Perciò ogni condomino paga in proporzione alla quota millesimale della propria unità abitativa per tutte le spese, ivi compresa quella dell’acqua, in base alle tabelle millesimali della proprietà.

Lo stesso articolo di legge specifica che questo è il criterio da applicarsi “salvo diversa convenzione”.

Infatti se i condomini si accordano diversamente, la ripartizione delle spese dell’acqua può essere effettuata seguendo altri calcoli.

Per esempio, la divisione di tale costo può essere effettuata in base al numero di appartamenti, oppure in base al numero di persone che vive in ciascuna abitazione, per cui una famiglia di 5 persone pagherà di più rispetto a una coppia senza figli o a una persona che vive da sola.

La deroga al criterio millesimale è possibile solamente in due casi:-

  • qualora sia previsto dal regolamento contrattuale, e quindi tacitamente accettato al momento dell’acquisto dell’immobile;
  • se vi è una delibera assembleare votata all’unanimità da tutti i condomini.

Cosa fare se alcuni condomini consumano più acqua degli altri

In un condominio può capitare che alcune persone consumino più acqua degli altri. I casi possono essere diversi e la possibilità di un consumo maggiore dell’acqua può essere dovuto alla presenza all’interno dell’edificio di un’attività commerciale, come un bar o un ristorante, di un laboratorio oppure al fatto che una abitazione è dotata di un grande terrazzo pieno di piante e fiori da innaffiare a fronte di altre unità abitative che invece non ce l’hanno.In tutte queste situazioni, è ovvio che il condomino in questione consuma molta più acqua degli altri.

Nel caso di un balcone molto ampio e pieno di fiori da innaffiare, magari un attico dotato di un terrazzo di grandi dimensioni che gli altri appartamenti non hanno, il criterio millesimale tiene conto della presenza dello spazio esterno, in quanto questo con la sua metratura contribuisce ad accrescere il valore millesimale dell’unità abitativa. La ripartizione delle spese dell’acqua in base alle tabelle millesimali risulterebbe perciò equa.

Diverso è se nello stabile condominiale sono presenti attività commerciali o produttive, come appunto laboratori, officine, palestre, bar o ristoranti: il criterio dei millesimi risulterebbe poco equo e potrebbe dare adito a discussioni e controversie. In queste situazioni la soluzione può essere l’installazione di contatori individuali, che rilevino gli effettivi consumi. Per farlo lo si può proporre in assemblea e sottoporre la decisione al voto dei condomini.

Ma se non tutti sono d’accordo?

Alcune sentenze del Tribunale di Milano – la n. 1280/2018 e la n. 4275/2019 – forniscono una risposta a tale questione.Il DPCM del 4 marzo 1996, richiamandosi a una direttiva comunitaria, ha stabilito che per le attività produttive e per le attività del settore terziario è obbligatoria l’installazione di contatori individuali dell’acqua per la misurazione dei consumi idrici. Il Decreto Legislativo n. 152/2006, all’articolo 146, tra le indicazioni per promuovere un uso razionale delle risorse idriche, stabilisce che le Regioni debbano adottare delle misure normative per favorire l’installazione di contatori nelle singole unità abitative, oltre che per le attività terziarie e produttive.

Il Tribunale di Milano ritiene pertanto che in base a tale normativa vigente sia pacifica la possibilità di adottare dei contatori dell’acqua individuali: se l’assemblea condominiale è comunque libera di approvare a maggioranza l’adozione di un sistema di contabilizzazione dei consumi dell’acqua, d’altra parte l’amministratore non ha necessità di ricevere un’autorizzazione dell’assemblea per procedere alla loro installazione, in quanto, facendolo, non farebbe altro che applicare le leggi esistenti in materia, specie qualora i consumi dell’acqua in condominio siano palesemente differenti tra le diverse unità immobiliari.

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