Lavori di ristrutturazione molesti in condominio: come difendersi?

Se un vicino di casa sta effettuando la ristrutturazione dell'appartamento, si può andare incontro a vari problemi: come difendersi e a chi rivolgersi.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 06/09/2025Aggiornato il 06/09/2025
Lavori di ristrutturazione molesti in condominio

Se si abita in condominio, può capitare che un vicino di casa ristrutturi il proprio appartamento, magari appena acquistato dal precedente proprietario, per modificare la divisione interna degli ambienti, per cambiare i materiali o gli impianti, oppure semplicemente per ammodernarlo.

La ristrutturazione comporta demolizioni e rifacimenti che possono durare settimane o mesi.

Se si abita nell’appartamento a fianco o in quello sottostante al luogo dei lavori, si può andare incontro a fastidi e problemi di vario genere, in primis rumori e polvere, ma talvolta addirittura danni e perdite.

Cosa fare in questi casi? A chi rivolgersi per far ridurre il disturbo?

Fermo restando che soprattutto in condominio è necessario avere una certa tolleranza reciproca e che chi esegue dei lavori è legittimato a farli, si può controllare se vi sono indicazioni nel regolamento di condominio e in casi di estremo disturbo o danni si può fare anche una segnalazione alla Polizia Locale. In extremis è anche possibile intraprendere una causa per far rispettare i propri diritti.

Ecco in dettaglio come difendersi in condominio dai lavori di ristrutturazione del vicino di casa che arrecano disturbo.

Lavori di ristrutturazione in condominio: i possibili problemi

I problemi in cui si può incorrere nel caso di ristrutturazione di un appartamento nel proprio palazzo sono diversi.

Vediamo i principali:

  • rumori intensi, fastidiosi e continui, dovuti ai lavori di abbattimento e rifacimento;
  • sporco, polvere e detriti lasciati nelle parti comuni oppure, nel caso di lavori nell’abitazione al piano di sopra, provenienti da balconi e finestre;
  • danni causati dai lavori.

In quest’ultimo caso, si potrebbero verificare infiltrazioni, macchie di acqua, danni all’impianto elettrico, crepe o caduta di intonaco, tanto in una attigua proprietà privata quanto nelle parti comuni condominiali.

La responsabilità è sia della ditta che esegue i lavori edili sia del committente, e, a seconda dei casi specifici, l’attribuzione della colpa e il conseguente risarcimento dei danni seguono diversi iter, come abbiamo approfondito in questo articolo sui danni da ristrutturazione.

Cosa fare in caso di rumori causati da una ristrutturazione

Il primo e più evidente problema che può insorgere in caso di ristrutturazione di un appartamento è determinato dal rumore.

Specialmente nel caso in cui si tratti di una ristrutturazione radicale dell’abitazione che comporta demolizioni, abbattimento e ricostruzione di muri e divisori, rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti, tubature, impianti elettrici e del gas, i lavori possono causare moltissimi rumori.

Questi sono causati dall’uso di apparecchiature e strumenti, quali martelli, mazzette, trapani, martelli pneumatici.

Il primo passo è quello di controllare il regolamento di condominio per verificare se al suo interno sono indicati in modo preciso gli orari in cui non è consentito fare rumore.

In linea di massima gli orari di silenzio da rispettare sono:

  • dalle 21 o dalle 22 di sera fino alle 8 del mattino;
  • dalle ore 13 alle ore 15.

Se i lavori vengono eseguiti in queste fasce orarie causando rumore, si può contattare l’amministratore di condominio, in modo che solleciti il rispetto delle regole.

Inoltre, se il regolamento prevede in modo esplicito anche delle sanzioni pecuniarie per chi non rispetta questa regola, l’amministratore può anche chiedere all’assemblea di deliberare l’applicazione della multa.

Si tratta in genere di una somma fino a 200 euro per una singola infrazione, che può salire a 800 euro se viene ripetuta, come stabilito dall’articolo 70 delle disposizioni attuative del Codice Civile.

Inoltre, il Codice Civile sanziona i rumori molesti che superano la soglia di tollerabilità, con l’articolo 844 c.c., riguardante le immissioni.

Questo articolo prevede il divieto di immissioni moleste di qualsiasi natura tra proprietà adiacenti, ivi compresi i rumori.

Fermo restando che è impossibile che dei lavori edili si svolgano senza produrre rumore, va altresì osservato che tali rumori non possono essere continui, non avere mai sosta e non rispettare gli orari di riposo, per esempio svolgendosi 7 giorni su 7 o iniziando la mattina presto.

Se invece ciò si verifica, il condomino infastidito può intraprendere una causa civile per ottenere la cessazione della condotta.

Inoltre, ciascun Comune possiede un Regolamento di Polizia urbana, all’interno del quale vengono disciplinati i rumori condominiali, indicando gli orari consentiti e la soglia di tollerabilità.

È possibile consultare il regolamento del proprio comune di residenza per verificare gli orari previsti per le ristrutturazioni in condominio e, qualora si accerti che questi non vengono rispettati, è possibile fare una segnalazione alla Polizia Locale.

Sporco causato dalla ristrutturazione: a chi rivolgersi?

Un altro problema diffuso è quello dello sporco causato da una ristrutturazione.

Può trattarsi di polvere e detriti che cadono dall’appartamento del piano di sopra nel quale si stanno svolgendo i lavori e che vanno a sporcare davanzali, terrazzi e balconi; oppure possono essere materiali di risulta, arnesi e macchinari che vengono lasciati nelle parti comuni dello stabile e che producono sporco nell’androne, sul pianerottolo, sulle scale, nell’ascensore.

Certamente chi esegue una ristrutturazione dovrebbe accertarsi che la ditta incaricata non sporchi gli spazi comuni né quelli privati dei vicini di casa.

Se non c’è questa attenzione, purtroppo si verificano situazioni di disturbo.

L’articolo 844 del Codice Civile riguarda tutti i tipi di immissioni, e non solo quelle acustiche.

Rientrano quindi nelle possibili immissioni per le quali è possibile rivolgersi al Giudice anche quelle riguardanti esalazioni, fumi, polvere causati da uso di trapani, seghe, demolizioni.

L’atto dello sporcare è punito anche dal Codice Penale.

L’articolo 639 c.p. punisce chi imbratta cose altrui con una multa da 300 a 1000 euro e la reclusione da uno a sei mesi se si tratta di beni immobili, come nel caso di detriti e polvere che vanno a sporcare la proprietà privata sottostante.

L’articolo 674 c.p. sanziona il getto di cose pericolose, come possono essere appunto i detriti che arrechino danno o fastidio a cose e persone, con la pena dell’arresto fino a un mese o con un’ammenda fino a 206 euro.

In entrambi i casi, si può fare una denuncia se il comportamento è reiterato e continuato nel tempo e se il disturbo o il danno possono essere dimostrati, per esempio con prove fotografiche.

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