In condominio si può vietare di tenere animali domestici?

A chi abita in condominio si può proibire di tenere un cane, un gatto o più, in generale, un animale domestico? La Riforma del Condominio del 2012 ha introdotto delle norme precise che riguardano gli animali domestici, stabilendo che nessun regolamento può vietarlo, perché ciò lederebbe un diritto legittimo.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 09/03/2021Aggiornato il 25/03/2026
animali domestici in condominio

Uno dei problemi che si possono verificare nella vita condominiale è relativo alla presenza di animali domestici.

Se da un lato alcune persone amano cani e gatti, dall’altro lato vi possono essere persone che magari ne hanno paura o sono infastidite dalla loro presenza, per via dell’abbaiare o anche solo per malattie allergiche.

Può capitare che alcuni condomini chiedano il divieto di detenere animali in condominio: è legittimo? E cosa dice la legge al riguardo?

La normativa introdotta con la Riforma del Condominio è chiara: non si può vietare di tenere un animale domestico.

Cosa dice la legge sugli animali domestici in condominio

La Legge n. 220/2012, più nota come Riforma del Condominio, ha apportato specifiche e modifiche a diverse materie.

Tra queste ha introdotto una precisazione relativa agli animali in condominio.

La norma in questione è l’ultimo comma dell’articolo 1138 del Codice Civile, che riguarda il regolamento di condominio e in cui si specifica: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

Tale normativa è entrata in vigore dal 18 giugno del 2013 e ha chiarito in modo netto e definitivo un dubbio molto diffuso.

Chiunque abiti in un complesso condominiale è libero di tenere nel proprio appartamento cani, gatti, criceti, conigli nani, uccellini, ossia tutti gli animali da compagnia.

Va da sé che la norma non riguarda casi particolari, e quanto mai rari, di detenzione di animali vietati o pericolosi, come serpenti o specie protette.

La normativa ha posto così fine a litigi tra vicini e cause che vedevano su fronti opposti i condomini per questioni legate agli animali domestici.

Diritto di tenere animali domestici: i motivi della norma

Il regolamento di condominio regola appunto la vita, le regole e i diritti che riguardano le parti comuni.

Esso non può in alcun modo prescrivere norme relative alla proprietà privata: nella propria unità immobiliare ognuno deve essere libero di fare le proprie scelte, ivi compresa quella di detenere un animale da compagnia.

In secondo luogo, basandosi su alcuni articoli della Costituzione, che tutela sia i diritti dell’uomo sia la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali, viene riconosciuto come interesse da tutelare il rapporto tra uomo e animale domestico, in quanto rapporto affettivo: si tratterebbe perciò di un interesse che prevale su qualsiasi altro.

È quindi diritto di ciascuno avere un animale domestico in casa e ciò non può essere vietato da nulla e nessuno.

Cosa succede se un regolamento di condominio vieta di tenere animali domestici?

In alcuni casi può succedere che alcuni condomini chiedano l’inserimento nel regolamento di una clausola che vieta la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento.

Tale richiesta, arrivata in assemblea, potrebbe essere votata a maggioranza e approvata.

Ma è valida?

La risposta è no: si tratterebbe di una clausola nulla e illegittima.

Infatti nessun regolamento può limitare la libertà privata o venire meno ai dettami della legge.

Cosa può riguardare il regolamento condominiale per gli animali?

Il regolamento condominiale, per sua stessa natura, serve a definire le regole di comportamento e l’uso delle parti comuni dello stabile da parte di tutti, al fine di una buona convivenza.

Alla luce di ciò, il regolamento di condominio per quanto riguarda gli animali può solamente stabilire delle norme di comportamento per garantire la quiete, l’igiene e il rispetto degli altri.

Il regolamento per esempio può indicare:

  • le modalità di transito o di permanenza nelle parti comuni, come per esempio suggerire l’uso della museruola o del guinzaglio in ascensore o per le scale in presenza di persone che possono avere paura;
  • gli orari di permanenza nel giardino o nel cortile ai fini del rispetto delle ore di quiete previste per tutte le attività, in genere le prime ore del mattino, le prime ore del pomeriggio e la sera dopo le 22;
  • l’uso di eventuali aree cani.

In conclusione, il regolamento può stabilire delle norme di comportamento che il proprietario dell’animale deve tenere per il rispetto degli spazi comuni e delle altre persone, ma non può mai impedire a qualcuno di tenere in casa legittimamente un animale domestico per compagnia e per il proprio benessere affettivo.

Che cosa si intende per animali domestici

Ad oggi, quindi, nessun amministratore può vietare a un condomino di possedere un animale domestico.

Nella categoria, però, non rientrano soltanto cani e gatti, gli amici a quattro zampe certamente più diffusi.

Il Regolamento n. 998 del 26 maggio 2003 identifica come “domestici” anche furetti, invertebrati (esclusi crostacei e api), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi alcuni volatili disciplinati da specifiche direttive), roditori e conigli domestici.

gatto condominio

Rumori molesti e igiene

Il via libera in condominio agli animali domestici non esclude che il proprietario debba rispettare le norme igienico-sanitarie ed evitare che l’animale possa arrecare disturbo agli altri condòmini.

Con riferimento al cane, il padrone deve sempre tenerlo al guinzaglio. La museruola, invece, è consigliata se l’esemplare è particolarmente aggressivo.

Attenzione anche ai rumori molesti come il latrato notturno del cane o il miagolio del gatto.

Sul punto, la Cassazione (sentenza 9 dicembre 1999, n. 1394) ha osservato che «ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate.

Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a una pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».

Leggi anche il nostro articolo su rumore o altri problemi causati dagli animali in condominio

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