Bici in condominio: si possono parcheggiare nel cortile?

Ecologica, pratica ed economica: la bicicletta - specie in città - è un mezzo sempre più diffuso, anche per contrastare traffico e inquinamento. Purtroppo non sempre è possibile lasciarla nel cortile del condominio e i contenziosi sono all'ordine del giorno. Ma cosa dice la legge e cosa può deliberare l'assemblea in proposito?

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 16/07/2025Aggiornato il 16/07/2025
bici in condominio

Negli ultimi anni sempre più persone utilizzano come mezzo di trasporto la bicicletta per muoversi in città, per raggiungere negozi, luoghi di svago, scuole o per recarsi al lavoro, specialmente laddove vi è una buona rete di piste ciclabili.

La bicicletta non solo è un mezzo ecologico e sostenibile, ma permette di risparmiare su benzina o mezzi pubblici, di muoversi più liberamente e di tenersi in forma.

Se si abita in condominio e non si dispone di un box, può sorgere il problema relativo alla sosta delle biciclette: dove si possono parcheggiare? Ed è possibile lasciarle nel cortile condominiale?

Vediamo cosa dicono in proposito le normative e come regolarsi per non incorrere in problemi con gli altri condomini.

biciclette sui balconi casa

Il cortile condominiale è uno spazio comune

Il cortile del condominio, al pari di altri spazi quali l’androne, i pianerottoli, il giardino o gli ingressi, è un luogo di proprietà comune.

In quanto tale, ogni condomino ha il diritto di usufruirne.

La possibilità di utilizzare la cosa comune è regolata dall’articolo 1102 del Codice Civile, il quale stabilisce che il condomino può servirsene a patto di:

  • non alterarne la destinazione d’uso;
  • non impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Ne consegue che i condomini possono parcheggiare la bicicletta nel cortile ma non devono trasformare un cortile in un parcheggio alternandone la destinazione, così come non devono impedire agli altri condomini di passare né possono limitare l’accesso a spazi di proprietà comune, come il portone, o esclusiva, come box e cantine, ostruendone gli ingressi con biciclette in sosta.

Nel caso in cui un condomino parcheggi la propria bici con continuità in modo da impedire il normale transito di persone o mezzi, il condominio o anche un singolo proprietario possono agire in giudizio contro il responsabile della condotta.

bici in condominio

Bici in cortile e regolamento di condominio

Indicazioni specifiche sull’uso del cortile come luogo di stallo delle biciclette possono influire, in un senso o nell’altro, su tale pratica piuttosto frequente.

Qualora il regolamento condominiale contenga in una clausola un divieto esplicito all’uso del cortile come parcheggio delle biciclette, non è possibile contravvenire a tale indicazione.

Questo tipo di divieto può essere contenuto nei regolamenti di tipo contrattuale e in tal caso va osservato tassativamente.

Viceversa, il regolamento condominiale può contenere norme che prevedono espressamente la possibilità di parcheggiare le bici nel cortile.

Spesso è indicata un’area specifica e dedicata dello spazio occupato dal cortile, collocata in modo tale da non limitare il passaggio di pedoni e di vetture o da non impedire altre attività dei condomini.

L’assemblea condominiale può autorizzare il parcheggio delle bici?

Se nel regolamento del condominio non vi sono divieti e se non vi è un’indicazione relativa alla questione dello stallo delle biciclette in cortile, l’assemblea può deliberare in tal senso nel caso in cui sorga la necessità di prevedere uno spazio apposito.

L’assemblea, per esempio, può riservare l’uso di un angolo del cortile a stallo delle bici dei condomini, oppure può anche approvare la realizzazione di rastrelliere.

Si tratterebbe di una modifica utile a migliorare l’uso della cosa comune e a renderla più funzionale.

Ma qual è la maggioranza necessaria per prendere questa decisione?

La delibera deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio condominiale.

Si tratta infatti non di una innovazione che modifica la destinazione d’uso dello spazio, bensì di una miglioria, che, non modificando la destinazione, ne permette un utilizzo più intenso da parte di tutti.

Qualora però la realizzazione di una rastrelliera o la destinazione di uno spazio apposito per le biciclette nel cortile abbia una forte opposizione da parte di un certo numero di condomini, sarebbe meglio raggiungere una maggioranza qualificata dei due terzi dei millesimi, in modo da evitare contestazioni e ricorsi, con conseguenti perdite di tempo e di denaro.

Biciclette in condominio: cosa dicono i Regolamenti edilizi degli enti locali

A livello nazionale, la Legge n. 2 del 2018 ha disposto tutta una serie di azioni per favorire la diffusione e lo sviluppo della mobilità sostenibile tramite bicicletta, quali la creazione di piste ciclabili, la promozione dell’uso della bicicletta per attività turistiche e per le esigenze quotidiane, la difesa della sicurezza di chi si sposta in bici.

NelL’ambito di questa nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente e del territorio, in un’ottica di riduzione dell’inquinamento ambientale e delle emissioni dei mezzi a motore, alcuni enti locali si sono dotati di specifiche norme all’interno dei propri Regolamenti Edilizi.

Oltre allo sviluppo di reti urbane destinate alla mobilità ciclabile, alla realizzazione di parcheggi pubblici per bici e alla possibilità di trasportare le biciclette sui mezzi pubblici, alcuni Comuni danno indicazioni ad hoc riguardo alla possibilità di posteggiare le biciclette nei cortili condominiali.

In particolare, il regolamento del Comune di Milano a tal proposito dice che: “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile“.

Ciò significa che non è obbligatorio che un condominio crei spazi appositi per il deposito delle biciclette o installi strutture come rastrelliere, ma che il condominio non può vietare il deposito o il parcheggio di biciclette all’interno dei propri spazi.

In caso di violazione di tale norma, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.

Qualora esistano dei regolamenti condominiali che vietano il parcheggio di biciclette nel cortile, tali regolamenti devono essere modificati.

Altri comuni hanno seguito l’esempio di Milano, perciò in caso di problemi di questo genere tra condomini, si consiglia di consultare il regolamento condominiale del proprio Comune di residenza.

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