Bacheca condominiale: che cos’è e a cosa serve?

La bacheca condominiale, anche se non è obbligatoria, è uno strumento indispensabile per la comunicazione tra residenti e amministratore: cosa dice la legge in proposito, come va decisa la sua installazione e come va utilizzata.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 01/06/2026Aggiornato il 01/06/2026
bacheca condominiale

La bacheca è presente in molti stabili e spesso costituisce il principale strumento per informare i residenti su vari aspetti della vita condominiale.

Pur non essendo obbligatoria, è adottata per facilitare la comunicazione tra i condomini e tra questi e l’amministratore.

È importante sapere come va installata e soprattutto cosa può contenere e cosa invece no.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per un corretto utilizzo della bacheca condominiale.

Che cosa si intende per bacheca condominiale

Si tratta di un supporto per lo più fisico nella sua versione tradizionale.

In qualche caso, negli anni più recenti, viene adottato uno strumento digitale, che si presenta come un display con modalità touch screen, con password di accesso e app di connessione ai propri device.

La bacheca condominiale classica consiste in un pannello di materiale rigido che viene esposto in un luogo che ne permetta la visione immediata a tutti i condomini.

In genere, la bacheca viene appesa all’ingresso del palazzo, nell’androne, o vicino all’ascensore o alle cassette della posta, in modo che chiunque, passando, abbia subito la possibilità di vederla.

A cosa serve la bacheca in condominio

La bacheca non è altro che un mezzo di comunicazione semplice e immediato, per lo più tra amministratore e proprietari, ma anche tra i residenti.

Esistono naturalmente altri sistemi per far circolare le informazioni tra i condomini: lettere, mail, chat, sito dell’amministrazione.

La bacheca però permette che le notizie arrivino in maniera immediata ai residenti, quando essi entrano ed escono da casa.

Va però sottolineato che ogni singolo condominio può decidere se adottarla oppure no e non vi è alcun obbligo in tal senso.

La normativa sulla bacheca condominiale

Le leggi italiane non prevedono l’obbligo di esposizione di una bacheca condominiale: è perciò, come dicevamo, una scelta facoltativa del condominio e non esiste alcuna norma in proposito.

La Riforma del Condominio (Legge 220/2012) ha reso invece obbligatoria l’esposizione in un punto ben visibile e di passaggio dei dati relativi all’amministratore.

L’articolo 1129 del Codice Civile dice infatti: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore“.

Tale norma cioè prevede che tutti i condomini, ma anche persone terze, debbano essere messi nella condizione di conoscere chi è l’amministratore dello stabile, quale è il suo indirizzo e quali sono i suoi recapiti telefonici e mail.

Ciò però non riguarda necessariamente la bacheca, che può comunque anche contenere questi dati, ma ha uno scopo differente.

Come viene decisa l’installazione della bacheca condominiale

Come ogni altra decisione riguardante la vita comune, anche in questo caso a decidere è l’assemblea.

In occasione dell’assemblea condominiale, si porterà all’attenzione dei presenti la volontà di installare la bacheca e la proposta verrà messa ai voti.

Per l’approvazione è necessaria la maggioranza favorevole con la metà del valore dell’edificio.

Dopo l’acquisto, si provvederà all’installazione, in un luogo condiviso e scelto con criteri di buon senso, che sia in un punto di passaggio, ben visibile e di libero accesso.

Per quanto riguarda il suo utilizzo, la bacheca è soggetta alle stesse regole che attengono agli spazi o beni di proprietà comune, perciò nessuno può alterarla, danneggiarla, impedirne l’uso agli altri e farne un uso improprio e diverso dal suo scopo.

Come va usata la bacheca e cosa può contenere

La bacheca serve per le comunicazioni e in genere viene usata dall’amministratore per dare informazioni utili ai condomini.

Talvolta viene usata dai condomini stessi per comunicare qualcosa ai vicini, magari per messaggi temporanei di interesse comune.

Ma cosa può contenere la bacheca?

L’amministratore può affiggere informazioni, avvisi, notizie, documenti, come:

  • comunicazioni urgenti di lavori straordinari che prevedano interruzioni di servizi o sospensione temporanea di fornitura di corrente elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
  • avviso di presenza in condominio di ditte incaricate di lavori, sopralluoghi, controlli, in giorni e orari precisi;
  • promemoria della convocazione dell’assemblea condominiale, anche se va precisato che l’affissione non può mai sostituire in alcun modo la convocazione vera e propria personale a ciascun condomino, da farsi con raccomandata, via PEC, per posta elettronica o con consegna a mano;
  • esposizione di delibere assembleari prese, in modo da metterle in evidenza e ricordarle ai condomini, anche se ciò non sostituisce l’invio personale del verbale di assemblea e relative delibere;
  • orari di apertura della portineria;
  • orari relativi alle pulizie;
  • elenco dei contatti dei fornitori in caso di emergenza;
  • promemoria sulle corrette modalità di fruizione delle parti comuni.

Nel caso in cui anche i condomini possano usare la bacheca per dare proprie comunicazioni, la stessa può essere usata per avvisi temporanei, come la notizia di lavori di ristrutturazione in un appartamento o di traslochi, situazioni che possono creare fastidio e rumori e delle quali è buona norma avvisare preventivamente i vicini di casa, scusandosi per l’eventuale disagio.

Cosa non può essere affisso in bacheca

In quanto spazio pubblico, la bacheca non può ospitare comunicazioni che violino la privacy del singolo o ne ledano la reputazione.

È vietato apporre in bacheca scritti che:

  • riportino accuse, insulti, calunnie ai danni di qualcuno;
  • contengano dati personali, morosità, aspetti finanziari, debiti di un condomino.

Questo tipo di contenuti può persino configurarsi come diffamazione e può essere perseguito in sede giudiziaria.

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