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In condominio chi ama gli animali può tenere con sé gatti, cani, canarini o altre specie, per compagnia personale o per il piacere dei bambini.
Specialmente se si tratta di animali di grossa taglia oppure rumorosi, possono sorgere dissidi con i vicini di casa per varie ragioni.
Vi sono infatti delle regole da rispettare se si vogliono tenere degli animali nel proprio appartamento per non arrecare fastidio agli altri e non pregiudicare la civile convivenza.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli animali in uno stabile condominiale.
Animali in casa: quali sono i possibili problemi
Gli animali domestici che più frequente vivono in appartamento sono i cani e i gatti, ma vi sono anche canarini, pappagalli, criceti, tartarughe, conigli nani.
Se le specie piccole – che magari stanno in casa senza uscire – non destano in genere problemi, diverso è il caso di animali di grossa taglia o che sporcano in giro.
I due problemi più comuni sono:
- i rumori, come l’abbaiare dei cani, il continuo miagolio di gatti o i versi di pappagalli e uccelli in gabbia;
- la sporco lasciato negli spazi comuni, come androni, scale, pianerottoli e ascensori, per esempio peli o escrementi.
Il regolamento può vietare di tenere animali in casa?
Un primo punto da approfondire è se, in base alle normative vigenti, è possibile o meno per un condominio vietare di tenere animali domestici in casa.
L’articolo 1138 del Codice Civile, al comma 5, così come modificato dalla Legge 220/2012 (Riforma del condominio), stabilisce che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
Ne consegue che né un regolamento, né tanto meno una semplice delibera assembleare possono negare o contrastare l’articolo del Codice Civile e vietare a un condomino di avere un animale.
Leggi anche questo nostro approfondimento sul tema
Animali in condominio: il problema dei rumori
Il problema più frequente in caso di animali domestici è quello relativo ai rumori molesti.
Si pensi a un gatto che miagola continuamente o a un cane che abbaia giorno e notte.
Ciò può pregiudicare le normali attività dei vicini di casa, come riposare, studiare o lavorare.
Il padrone dell’animale deve prestare la massima attenzione a questo aspetto.
Deve per esempio evitare di lasciare l’animale incustodito in casa per tutto il giorno o di farlo stare sul balcone di notte.
I regolamenti di condominio possono fissare delle fasce orarie da rispettare per evitare rumori molesti, tra cui sono compresi quelli che possono creare gli animali domestici.
Se il padrone dell’animale non fa in modo che tali fasce di garanzia siano rispettate, può anche essere portato in giudizio per mancato rispetto del regolamento.
In alcuni casi il Giudice può disporre, per esempio nel caso di un cane che abbaia di continuo, di portare l’animale a un corso di addestramento per insegnargli a obbedire ai comandi del padrone.
Se si verificano situazioni reiterate di cani che abbaiano tutta la notte e arrecano disturbo a tutto il palazzo impedendo il riposo, i vicini possono agire in sede penale sporgendo una querela per il reato di disturbo alla quiete pubblica, regolato dall’articolo 659 del Codice Penale, e nell’immediatezza chiamare le Forze dell’Ordine.
Va sottolineato che tale norma non è applicabile qualora il disturbo riguardi una sola persona ma, essendo volta a tutelare l’ordine pubblico, la molestia e il danno devono riguardare un certo numero di persone, per esempio l’intero stabile, il condominio o persino i palazzi adiacenti.
Se invece la situazione non è così grave da configurare un reato penale, ma risulta comunque fastidiosa, si può agire con una causa civile per ottenere la cessazione della condotta e un eventuale risarcimento dei danni qualora dimostrabili, appellandosi alle disposizioni dell’articolo 844 del Codice Civile, riguardante le immissioni moleste, ivi compresi i rumori di animali.
Spazi comuni condominiali: cosa fare se gli animali sporcano?
L’altro grande problema relativo alla presenza di animali nello stabile può essere quello dello sporco nelle parti comuni.
Ascensori, scale, pianerottoli possono essere sporcati con peli, escrementi, fango e terra portati dal cane dopo la passeggiata.
Si tratta di una questione igienica ed è il proprietario dell’animale a essere responsabile di eventuali imbrattamenti o sporcizia arrecati.
Il padrone ha l’obbligo di tenere pulito l’animale per questioni igienico-sanitarie, oltre che per il benessere dell’animale, e di rimediare, pulendo personalmente, qualora per esempio il cane lasci deiezioni in giro.
Se le condotte sono reiterate e se a nulla valgono richiami bonari, esistono delle normative a cui appellarsi.
In ambito penale, l’articolo 639 del Codice Penale punisce chi deturpa o imbratta cose altrui con una multa fino a 309 euro se si tratta di cose mobili e con una multa da 300 a 1.000 euro e la reclusione da uno a sei mesi se si tratta di beni immobili.
In sede civilistica, la norma di riferimento è l’articolo 1130 del Codice Civile, comma 4, che conferisce all’amministratore l’obbligo di “compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio“.
Egli deve cioè tutelare le parti di proprietà comune da qualsiasi forma di alterazione o danneggiamento, tra cui rientrano anche le norme di tipo igienico-sanitario, segnalando il problema alla Polizia Locale competente in materia.





































