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Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per usufruire del bonus ristrutturazione.
La detrazione Irpef del 50% sulle spese per lavori edilizi è ora infatti riservata solo a chi ha un diritto reale sull’immobile e lo utilizza come abitazione principale.
Per seconde case o altri immobili non destinati a residenza, la detrazione scende al 36%. Anche altri soggetti, come inquilini, comodatari o familiari conviventi, possono accedere al bonus, ma con l’aliquota ridotta al 36%.
Nuove aliquote bonus ristrutturazione dal 2025
Dal 1° gennaio 2025 ci sono stati diversi cambiamenti in relazione ai bonus:
- la detrazione fiscale per la ristrutturazione di casa è al 50% solo per la prima casa, con tetto di spesa di 96.000 euro ad unità immobiliare (nel 2026 e 2027 scende al 36%).
- la detrazione fiscale per la ristrutturazione di casa è al 36% per le abitazioni diverse dall’abitazione principale (nel 2026 e 2027 scende al 30%).
- La Manovra di Bilancio è intervenuta però anche sui soggetti che possono avere l’agevolazione.
Chi può avere il bonus ristrutturazione
In sostanza solo i titolari di diritti reali che vivono nell’immobile possono usufruire dell’aliquota al 50%. Tutti gli altri soggetti hanno diritto alla detrazione, ma limitata al 36%.
Per il 2025 per fruire sui lavori di ristrutturazione della detrazione maggiore, quella del 50%, la persona che sostiene la spesa deve essere proprietaria dell’immobile oppure titolare di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, il diritto d’uso, di abitazione o di superficie.
In sostanza, l’aliquota del 50% è riservata solo a chi ha un diritto reale di proprietà o godimento e utilizza l’immobile come abitazione principale.
Se l’immobile è una seconda casa o non è destinato a residenza, l’aliquota è del 36%.
Anche altri soggetti che sostengono direttamente le spese possono beneficiare del bonus ristrutturazione. Le aliquote però cambiano in base alla situazione. Ecco come si suddividono:
- Titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie):
- 50% se l’immobile è adibito ad abitazione principale
- 36% se l’immobile non è abitazione principale
- Inquilini (locatari) e comodatari:
- 36%, a prescindere dalla destinazione dell’immobile
- Familiari conviventi del proprietario o di chi detiene l’immobile (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado): 36%, a prescindere dalla destinazione dell’immobile e a condizione che paghino le spese e che l’immobile sia usato come loro residenza
- Conviventi di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016): 36%, alle stesse condizioni previste per i familiari conviventi.
Usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale che permette a una persona, detta usufruttuario, di utilizzare un bene di proprietà altrui e di trarne tutte le utilità – inclusi i frutti naturali e civili (come i prodotti agricoli o i canoni d’affitto) – senza modificarne la destinazione economica, cioè senza cambiarne l’uso previsto. Lo prevede l’articolo 981 del Codice Civile.
Diritto di uso
Il diritto d’uso è un diritto reale che consente a una persona, detta usuario, di servirsi di un bene altrui per soddisfare un proprio bisogno personale e attuale. A differenza dell’usufrutto, il godimento è limitato alle esigenze dell’usuario e della sua famiglia. È regolato dall’art. 1021 del Codice Civile.
Diritto di abitazione
Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su cosa altrui che permette al titolare, detto habitator, di vivere in una casa nei limiti dei bisogni propri e della sua famiglia. Diversamente dall’usufrutto, questo diritto è strettamente personale e non può essere ceduto o esteso oltre la cerchia familiare. È disciplinato dall’art. 1022 del Codice Civile.
Diritto di superficie
Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento che consente al titolare, detto superficiario, di costruire su un fondo altrui o sotto di esso (ad esempio interrando locali o realizzando sopraelevazioni) e di acquisire la proprietà della costruzione realizzata. È disciplinato dall’art. 952 del Codice Civile.
Cosa bisogna fare per usare il bonus ristrutturazione
Per usufruire della detrazione fiscale al 50% o al 36% è necessario pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione
- e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
- codice fiscale del condominio e dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.
Per i pagamenti online nelle app o sui siti delle banche, gli istituti di crediti prevedono già – per il bonifico – apposite voci “Agevolazioni fiscali” all’interno delle quali è possibile scegliere lo specifico bonus di cui si desidera usufruire.

Sull’app della banca, per i bonifici online per i diversi bonus casa, ci sono già alcune opzioni predefinite.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile
- se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo
- gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.