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La cedolare secca al 10% sugli affitti agevolati verrà prorogata di due anni. È una delle ultime novità importanti della versione definitiva della manovra di bilancio.
Cedolare secca affitti agevolati
La “cedolare secca affitti” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore. Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. L’imposta ha aliquote diverse a seconda della tipologia di contratto di locazione di riferimento:
- aliquota al 21% del canone annuo stabilito dalle parti per i contratti di locazione a canone libero
- aliquota al 10% per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
L’aliquota ridotta al 10% si applica per il quadriennio 2014-2017 e poi dal 2018 aumenterà al 15%. Tuttavia nella bozza della manovra di legge si prevede una proroga per un altro biennio: ciò significa che, escludendo ulteriori modifiche, continuerà a sussistere l’aliquota ridotta al 10% anche per gli anni 2018-2019.
Rimarranno le stesse regole per quanto riguarda le modalità di opzione per la cedolare – ad opera del locatore – e del versamento dell’imposta.
Cedolare secca affitti: modalità opzione
La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione alla cedolare secca può essere esercitata al momento della registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).
Pagamento imposta sostitutiva
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, ci sono due scadenze che riguardano una l’acconto e un’altra il saldo. In generale, l’acconto pari al 95% dell’imposta dovuta non deve essere versato nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro.
In questo caso, il versamento dell’acconto può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro oppure in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro − la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%) − la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 30 novembre. Per il versamento del saldo, la scadenza è il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello f24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo.