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Novità per chi ha un mutuo casa e non riesce a pagare le rate. Il Decreto sostegni bis ha prolungato fino a fine anno la possibilità di accedere al Fondo Gasparrini, istituito per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagare il mutuo.
Fondo Gasparrini: di cosa si tratta
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Il decreto Sostegni bis ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2021. In particolare si può chiedere la sospensione del mutuo fino a 18 mesi ma non viene estesa in automatico a chi è già stata concessa, ma serve una nuova specifica richiesta.
Come fare domanda
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.
Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione.
I beneficiari
I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono:
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Possono beneficiare della sospensione del mutuo fino a 18 mesi oltre ai casi indicati sopra anche:
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che a causa dell’emergenza coronavirus hanno registrato una riduzione del fatturato; Anche i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni possono beneficiare della sospensione
- titolari di mutui che beneficiano del Fondo di garanzia per i mutui prima casa
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Possono beneficiarne anche i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare pagamento delle rate. Il mutuo non deve superare i 400.000 euro. Non è necessario presentare l’Isee. Si può chiedere la sospensione fino a un massimo di 18 rate mensili dovute.