Bonus mobili, Iva, Imu, Tasi, Tari… : un piccolo glossario di aiuto

Ogni giorno si sente parlare di Iva, Imu, Tasi, detrazioni fiscali, ecc: ma cosa significano? Ecco un glossario con termini più usati e loro significato.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 07/07/2018 Aggiornato il 07/07/2018
Bonus mobili, Iva, Imu, Tasi, Tari… : un piccolo glossario di aiuto

Bonus mobili

Detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è stata prorogata per gli acquisti che si effettueranno nel 2018, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017. La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Il bonus deve essere ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus verde

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Cedolare secca

La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’opzione per la cedolare può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (al 15% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa).

Detrazione per ristrutturazione

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia – disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 –  consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per usufruire della detrazione è necessario pagare le spese con bonifico parlante e inoltre è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Ecobonus

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione è pari al 65% e al 50% – a seconda della tipologia di interventi – per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018.

Iva

Imposta indiretta, che grava cioè sui consumi (cioè una cessione di beni o una prestazione di servizi), l’IVA è l’imposta sul valore aggiunto che si applica su ogni cessione con obbligo di rivalsa, cioè con l’obbligo, da parte del fornitore, di addebitarla al cliente e di versarla in seguito allo Stato. L’imposta ha aliquote diverse: al 4 per cento (aliquota minima), applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.); al 10 per cento (aliquota ridotta), applicata ai servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio; al 22 per cento (aliquota ordinaria), da applicare in tutti i casi in cui la normativa non prevede una delle due aliquote precedenti.​

imu

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, se non di lusso o di pregio non è soggetto all’imposta.

Irpef

L’IRPEF è l’imposta che si applica sul reddito delle persone fisiche. E’ un’imposta diretta, progressiva e proporzionale all’effettiva entità di tutti i redditi percepiti dal contribuente. L’imposta si applica sui redditi fondiari, redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, redditi di impresa e diversi. Non si applica invece per pensionati al di sopra dei 75 anni che abbiano un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro e lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore agli 8.174 euro all’anno. L’imposta deve essere versata sulla base di cinque scaglioni di reddito  a cui corrispondono cinque aliquote Irpef collocate nel range tra 23% e 43%.

Iuc

L’imposta unica comunale (IUC), introdotta a decorrere dall’anno 2014, si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e al valore degli stessi e il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (tasi), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

Tasi

 Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. 
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

Tari

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La tassa ha sostituito le precedenti TARSU, TARES e TIA.

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