Bonus facciate: quale bonifico usare per pagare i lavori e come compilarlo

Come per le altre detrazioni fiscali per lavori in casa, anche per avere il bonus facciate occorre effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili. Ecco alcune utili informazioni in merito.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 05/12/2021 Aggiornato il 21/02/2022
Bonus facciate: quale bonifico usare per pagare i lavori e come compilarlo

 Il Bonus facciate è un’agevolazione fiscale prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il disegno di legge di bilancio 2022 conferma fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di fruire del bonus facciate ma – sempre per le spese sostenute nel 2022 – la misura dello sconto sarà al 60% e non più al 90% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).

Bonus facciate: il bonifico per pagare i lavori

Come per tutte le altre detrazioni fiscali, anche per avere il bonus facciate occorre pagare le spese e le fatture con strumenti tracciabili ossia il bonifico bancario o postale su cui poste Poste o le banche operano una ritenuta d’acconto all’8%.

Quale tipologia di bonifico usare? L’Agenzia delle entrate ha precisato (circolare n. 2/2020) che per richiedere il “bonus facciate” possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel bonifico occorre sempre riportare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Se possibile, inoltre, è necessario indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2017. Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.

Bonus facciate: un breve vademecum

Il bonus facciate è la nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2020 che permette di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% – dal 2022 tale percentuale di detrazione scenderà al 60% –  delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in determinate zone senza limiti massimi di spesa. La detrazione fiscale va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

Nel bonus facciate rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

Nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della «struttura opaca verticale» della parte esterna dell’edificio. Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione del 90% il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Mentre non sono agevolabili i lavori relativi al “terrazzo al livello” e tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 5 / 5, basato su 1 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!