Bonus casa: guida alla cessione del credito e sconto in fattura

Fino al 2024 in vigore la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 15/12/2022 Aggiornato il 16/12/2022
Iva e detrazioni fiscali casa

Ristrutturare casa permette di avere, se si rispettano precise condizioni, l’agevolazione che consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef una misura pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

La detrazione si ottiene direttamente nella dichiarazione dei redditi e si spalma in dieci quote annuali. Ma chi non volesse avere lo sconto sulle tasse può anche decidere di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono effettuate negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Per quali lavori in casa si può optare per la cessione o lo sconto in fattura?

È possibile effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici)
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022)
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Inoltre, la cessione e lo sconto può riguardare gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Questa possibilità è stata introdotta, solo per l’anno 2022.

Sconto in fattura: come funziona

Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. Per soggetti “qualificati” si intendono le banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto

Cessione del credito: come funziona

È la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste  per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio e  per le opere classificate come “attività di edilizia libera”.

Il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. L’attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati). In pratica, essa deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme

Come comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.

La comunicazione va inviata, solo in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, utilizzando il modello online che si trova sul sito delle Entrate.

 La comunicazione dell’opzione relativa alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate  dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e  per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

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