Bollette acqua non pagate: nuove regole sulla morosità dal 1° gennaio 2020

Quando il gestore del servizio idrico può sospendere la fornitura dell'acqua in caso di morosità? E nei condomini? Nuove regole arrivano nel 2020 con la delibera  311/2019/R/idr dell’Arera. Vediamole da vicino.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 24/08/2019 Aggiornato il 28/08/2019
rubinetto casa

Chi non rispetta le scadenze indicate nelle bollette di casa può andar incontro alla sospensione dell’utenza da parte del proprio gestore. Cosa succede in caso di mancati pagamenti delle bollette per la fornitura dell’acqua? Lo indica la delibera  311/2019/R/idr dell’Arera che introduce dal 1° gennaio 2020 regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico.

Utenze domestiche: quando potrà essere sospesa la fornitura di acqua

Dal 2020 in particolare nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti, potrà essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno). Il gestore può disattivare la fornitura, con la risoluzione del contratto, solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa. I gestori inoltre dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Inoltre sempre il gestore ha l’obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale. Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, tali modalità.

La sospensione del servizio idrico in condominio

Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.

 

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