Amministratore di condominio: quando risponde per il reato di appropriazione indebita?

Utilizzare per sé denaro ricevuto per altri scopi, si sa, non è lecito. Ma che tipo di responsabilità ha l'amministratore che utilizzi delle somme di un condominio per un altro da lui gestito?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 21/07/2018 Aggiornato il 21/07/2018
Amministratore di condominio: quando risponde per il reato di appropriazione indebita?

Può essere considerata penalmente rilevante la condotta dell’amministratore di condominio che, nella gestione di più condomìni, decida di utilizzare le somme versate dai condòmini di una palazzina per pagare quanto dovuto dai condòmini di un altro fabbricato? 

Il reato di appropriazione indebita, previsto all’art. 646 del codice penale, punisce chiunque, per procurarsi un ingiusto profitto, decida di appropriarsi di somme di denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità. Tale reato viene punito con pene severe, e infatti colui che se ne renda responsabile può essere condannato alla reclusione fino a tre anni e a pagare una multa fino a euro 1.032.

Consideriamo un caso di recente all’attenzione della Corte di Cassazione. L’amministratore di una pluralità di condomìni aveva utilizzato la somma di euro 52.089 non già per il pagamento delle spese di teleriscaldamento – finalità specifica per cui tale somma era stata versata – ma, bensì, per fini diversi e precisamente per coprire talune perdite che si erano verificate in un altro condomìnio gestito dal medesimo professionista.

I Giudici hanno ritenuto che il reato di appropriazione indebita si sia perfezionato nel momento in cui l’amministratore ha gestito, in maniera infedele, la somma ricevuta e se ne sia appropriato mediante un indebito prelevamento dal conto corrente acceso a nome del condomìnio amministrato, al fine di trasferire la somma stessa sul conto corrente del condomìnio in perdita. Non ha fondamento l’obiezione che, in realtà, la somma di denaro non è stata utilizzata per finalità proprie e dirette dell’amministratore di condominio (come ad esempio per l’acquisto di una autovettura per uso personale) ma, anzi, per una finalità di natura condominiale ed inerenti all’attività lavorativa svolta.

La Cassazione ha posto l’accento sul rapporto che viene ad instaurarsi tra i condòmini e l’amministratore; in virtù della funzione gestoria dell’amministratore questi riceve somme di denaro dai condòmini al fine di provvedere ai tipici adempimenti condominiali, quali il pagamento delle tasse, il pagamento delle spese di gestione o la creazione di un fondo cassa condominiale. Si verifica il reato di appropriazione indebita quando l’amministratore di condominio, in violazione del suo dovere gestorio, dà alle somme a lui consegnate una destinazione diversa ed incompatibile con il mandato e le istruzioni ricevute, benché non destinate a soddisfare sue finalità personali.

In definitiva, il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. può essere perseguito penalmente anche nell’ipotesi in cui il denaro venga utilizzato per una finalità lecita (in questo caso il pagamento dei debiti di altro condominio), ma diversa da quella per cui la somma è stata conferita, dovendosi far valere il principio di “separatezza” dei conti dei singoli condomìni amministrati.

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