Il Fisco dà una mano a chi decide di acquistare casa con le agevolazioni prima casa, un regime di favore che permette di pagare le imposte dovute in caso di compravendita in misura ridotta. In particolare nel caso di vendita da un soggetto privato, l’imposta di registro è al 2% e quelle ipotecaria e catastale hanno misura fissa di 50 euro. Se invece si compra casa da una ditta le imposte hanno tutte misura fissa di 200 euro più l’Iva al 4%.
Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa però occorre acquistare un immobile, da adibire a prima casa, che sia classificato nelle categorie catastali da A2 ad A7, escludendo A1, A8 e A9, ossia le categorie di lusso e di pregio. L’abitazione oggetto dell’agevolazione inoltre deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la sua residenza.
Detto a grandi linee i requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa, soffermiamoci sui casi in cui si può perdere il regime fiscale di favore.
In particolare quando il contribuente che ha beneficiato dell’agevolazione prima casa vende l’immobile prima che siano passati cinque anni dall’acquisto, decade dai benefici. Ciò significa che dovrà pagare le imposte nella misura ordinaria, insieme ad una sanzione del 30%.
Per evitarlo entro un anno dalla cessione, deve acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si conserva l’agevolazione comunque se il contribuente, sempre entro un anno, compra un terreno su cui costruisce un immobile “non di lusso” utilizzabile come abitazione principale e anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.
Ora sempre le Entrate hanno ampliato la casistica della mancata decadenza dell’agevolazione prima casa includendovi anche l’ipotesi in cui, prima che siano decorsi cinque anni, l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” venga venduto ma entro un anno dalla cessione, il contribuente costruisca su un terreno di cui si è già proprietario un immobile a uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire a propria abitazione principale, e che utilizzi come dimora abituale.