Affitti: locatore può chiedere un contributo fino a 1200 euro se abbassa il canone

Il decreto Ristori ha introdotto un contributo affitti per i locatori di immobili ad uso abitativo che, vista l'emergenza sanitaria, hanno ridotto il canone o lo faranno entro il 31 dicembre 2021. Scadenza però 6 settembre per presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 16/07/2021 Aggiornato il 16/07/2021
affitti contributo covid

I proprietari di immobili affittati come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione, possono richiedere il “contributo affitti”. Vediamo da vicino di cosa si tratta, chi può averlo e come.

Contributo affitti: cosa prevede

Introdotto dal Decreto Ristori, il contributo è riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Una riduzione questa prevista al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.  Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Chi può richiederlo

Abbiamo detto che il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.

Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che è possibile utilizzare tre diverse modalità per comunicare le rinegoziazioni:

  • registrazione telematica tramite la procedura web “RLI web”, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia, che consiste nell’invio tramite email o pec all’ufficio territoriale presso il quale era stato registrato il contratto di locazione dei seguenti documenti: – copia dell’accordo di rinegoziazione sottoscritto con firma autografa – il modello RLI debitamente compilato e sottoscritto – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale – la copia del documento di identità del richiedente – il modello di versamento dei tributi autoliquidati, se dovuti. Nel caso di scrittura privata che contenga la sola modifica del canone in diminuzione, non è dovuta imposta di bollo né imposta di registro.
  • registrazione presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia

È necessario, inoltre, che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia adibito ad abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.

Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori: L1 locazione di immobile ad uso abitativo; L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo; L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva). Sono altresì ricompresi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69 o registrazione telematica).

Qui è invece possibile visionare l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

Come fare domanda, entro il 6 settembre

È possibile presentare l’istanza per ottenere il contributo all’Agenzia esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021. Si utilizza un apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate in cui indicare tra le altre cose il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo e la data e la sottoscrizione dell’istanza.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 0 / 5, basato su 0 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!