Online il modello da presentare ad una banca aderente all’iniziativa del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 25 maggio 2021 n 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, il “Decreto sostegni bis”, sono state emanate nuove importanti disposizioni riguardanti le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per alcune categorie di soggetti.
Fondo di garanzia per acquisto prima casa
Il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c) e rifinanziato con il decreto sostegni bis. Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.
In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che richiedono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Le categorie prioritarie per l’accesso al Fondo sono:
- Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni.
- Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da:
- Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
- Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore
- Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.
Come fare domanda
La richiesta deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente a Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa. È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.
L’iniziativa del Fondo prevede il rilascio della garanzia statale per il finanziamento erogato da una banca esclusivamente per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale.
Si precisa pertanto che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto.
Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive – non assicurative – queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.
Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% è necessario presentare, ad una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità.