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La nuova stagione dichiarativa 2018 è alle porte e tra scadenze e appuntamenti vari è bene non farsi cogliere impreparati. Tra 730, 770 e Cud, ecco quali sono le scadenze fiscali 2018 da segnare in agenda per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi.
Scadenza Certificazione Unica 2018
Partendo dalla Certificazione Unica, l’ex modello Cud, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2018 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” entro il 7 marzo, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2018.
Scadenza modello 770/2018
Stessa scadenza, il 31 ottobre per l’invio, sempre da parte dei sostituti di imposta, del modello 770, utilizzato per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate su dividendi
- i proventi da partecipazione
- i redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria
- i versamenti effettuati
- i dati delle compensazioni operate
- i crediti d’imposta utilizzati
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scadenza 730/2018
In relazione al modello di dichiarazione più utilizzato in assoluto, il 730, le scadenze 2018 da segnare in agenda sono:
- il 7 luglio per i contribuenti che presentano il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta
- il 23 luglio per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico del modello 730 e per coloro che si avvalgono di un CAF dipendenti o un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
Le scadenze valgono sia per il 730 ordinario che per quello precompilato. Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche quest’anno, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato, una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti – dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora – a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi. A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul suo sito internet. Chi lo accetta senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI.