Per ristrutturazioni fai-da-te ci sono detrazioni fiscali?

Si può fruire della fiscale detrazione al 50% per lavori di ristrutturazione realizzati in proprio? E per avere il bonus mobili con finanziamento cosa occorre fare? Ecco la risposta alle domande di un lettore.

Monica Mattiacci
A cura di Monica Mattiacci
Pubblicato il 30/01/2018 Aggiornato il 08/08/2018
Detrazioni

Anche nel 2018 si potrà fruire della detrazione al 50% per lavori di ristrutturazione del proprio immobile, così anche del connesso bonus mobili, l’agevolazione fiscale, sempre al 50 per cento, per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati proprio  all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Ma l’agevolazione fiscale può essere fruibile anche se si eseguono i lavori in proprio?

Per fare chiarezza partiamo dalla domanda di un nostro lettore che ci ha scritto: “Ho letto che è possibile usufruire delle detrazioni al 50% anche per ristrutturazioni faidate limitatamente al materiale utilizzato escludendo la manodopera. Dato che i lavori verranno fatti da un amico di famiglia, quindi sarebbero lavori di favore (ristrutturazione ordinaria), come devo procedere con l’acquisto del materiale? Potrà lui emettere fattura esente iva per il materiale?”

Chi esegue lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto alla detrazione Irpef al 50% limitatamente alle spese di acquisto dei materiali. È bene precisare che sulle singole abitazioni sono detraibili solo i lavori di manutenzione straordinaria con l’aggiunta di alcune eccezioni ricadenti nella manutenzione ordinaria (opere semplici di abbattimento delle barriere architettoniche, opere che prevengono infortuni domestici, come l’installazione di vetri di sicurezza o corrimani, opere che prevengono il rischio di atti illeciti da parte di terzi, come l’installazione di tapparelle metalliche con ganci di sicurezza o la sostituzione della serratura della porta di ingresso).

Per quanto riguarda l’Iva al 10% si applica ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Soffermandoci sui lavori di manutenzione straordinaria, sia per gli interventi realizzati sui condomini che su singole unità immobiliari, sulle prestazioni di servizi relativi a tali interventi si applica l’IVA ridotta al 10% e non al 22%. Significa che i lavori che esegue una ditta di costruzioni vengono fatturati applicando l’IVA non al 22 ma al 10%. 

Per l’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori si applica anche l’aliquota Iva ridotta al 10% ma solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Cosa significa? In sostanza che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato che commissiona l’intervento di manutenzione sull’immobile di proprietà. La ditta acquista i beni ed emette fattura in cui verrà addebitato al committente il costo dei materiali e la propria opera, con l’IVA al 10%. Attenzione però ai beni cosiddetti di “valore significativo”, ossia quelli che il legislatore considera di particolare valore economico e li ha indicati in un decreto del 1999. Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota IVA ridotta si applica a questi, soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica quindi solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Sono beni significativi: 

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Inoltre si precisa che l’IVA agevolata al 10% non si applica

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Nel caso in cui al committente viene addebitata una fattura con l’IVA al 22% invece che al 10%, si può chiedere il rimborso all’impresa che a sua volta, fattura e bonifico alla mano, dovrà inviare questa istanza all’Agenzia delle entrate entro 2 anni dalla data in cui è stato pagato il bonifico relativo alla fattura con l’IVA al 22%.

Per il bonus mobili ho letto che posso richiedere un finanziamento. Cosa devo chiedere al momento della domanda di finanziamento? C’è una clausola particolare?

Il bonus mobili, la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con bonifico o carta di debito o credito e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

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