Testamento: quali sono le tipologie, perché farlo e in quali casi è consigliato

Il testamento è una scelta importante nella vita di una persona, che con essa assegna i propri beni a qualcuno: quali tipi esistono, quali sono le differenze, cosa succede in assenza di testamento e a chi è consigliato farne uno.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 15/07/2013Aggiornato il 24/06/2026
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Il testamento è un atto importante che ognuno può fare per assegnare i propri beni in caso di morte.

Le modalità per farlo sono differenti e presentano ciascuna delle peculiarità, dei pro e dei contro, da valutare caso per caso.

Sebbene non sia obbligatorio e talvolta nemmeno necessario, in altre situazioni è consigliabile redigerne uno, per esempio se non si hanno figli o altri eredi legittimi.

Gli aspetti da considerare per fare questa scelta sono molteplici: cerchiamo di fare chiarezza su tutto quello che occorre sapere se si intende fare testamento.

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Che cos’è un testamento

Si tratta di un atto giuridico con cui una persona dispone del suo patrimonio e assegna, dopo la sua morte, dei beni ad altre persone.

È un atto volontario, personale e non obbligatorio, e perciò revocabile in qualsiasi momento, indipendentemente dalla forma in cui viene redatto.

Esistono tre tipologie di testamento: quello pubblico, quello olografo e quello segreto.

Con il testamento si può assegnare la proprietà di beni mobili e immobili di qualsiasi tipo, case, terreni, box, conti correnti, depositi bancari, azioni, gioielli, opere d’arte, e anche oggetti di uso comune come arredi, moto, automobili, o di semplice valore affettivo, come ricordi di famiglia: non c’è un limite al contenuto del testamento e ciascuno può scegliere liberamente cosa dare a chi.

Un testamento può assegnare tutto a una sola persona, un erede universale; oppure attribuire i beni a più persone, per esempio un immobile a un erede, un conto corrente a un altro, gli effetti personali a un altro ancora.

Testamento pubblico: pro e contro dell’atto notarile

È un vero e proprio atto, che è pubblico e che viene redatto da un notaio.

Questi mette per iscritto, alla presenza di due testimoni, le volontà del testatore, che firmerà il documento: tale atto, essendo un documento ufficiale, assicura la massima certezza del contenuto a livello giuridico e legale.

Al termine della redazione, il testamento verrà conservato presso lo studio notarile e, alla morte del testatore, verrà aperto e ne verrà comunicato il contenuto agli eredi, dopodiché il notaio ne trasmetterà una copia alla Cancelleria del Tribunale competente a livello territoriale e lo iscriverà nel Registro Generale dei Testamenti, una banca dati del Ministero di Giustizia.

Una volta depositato, chi ha interesse potrà verificarne l’esistenza e richiederne una copia.

Fare un testamento pubblico presenta dei pro e dei contro: da un lato, vi è la certezza dell’accuratezza del contenuto, dato che viene redatto da un pubblico ufficiale, e in più è escluso il rischio di perdita dell’atto; dall’altro lato, comporta dei costi per il notaio.

È consigliato nel caso di grandi patrimoni o di un numero elevato di eredi, aspetti che potrebbero rendere la stesura del testamento molto complessa in assenza di un professionista. 

Testamento olografo: il più diffuso, ma attenzione a come viene scritto

Si definisce olografo quel testamento che viene scritto dal testatore di suo pugno.

È la scelta più diffusa, per via del fatto che è completamente gratuito e, con il passare del tempo, se ne possono fare redazioni successive al mutare delle circostanze personali, andando a modificare le volontà espresse in precedenza, sempre senza affrontare nessun costo.

Tale tipo di testamento, però, per essere valido deve essere scritto in un modo specifico, rispettando alcune indicazioni, e inoltre può presentare delle criticità.

Innanzitutto, il testamento olografo deve:

essere scritto interamente a mano, su un foglio a penna, dal testatore, in modo leggibile e in maniera che si possa leggere chiaramente il contenuto;

essere datato, cioè riportare la data esatta della redazione, con giorno, mese e anno;

essere firmato dal testatario.

È necessario precisare il motivo dell’importanza della datazione.

Colui che redige un testamento autografo può anche scrivere più testamenti olografi nel corso del tempo: può capitare che ne scriva uno o più successivi a integrazione del contenuto del primo, oppure, viceversa, scriverne un ultimo che vada a sostituire quello precedente.

In entrambi casi è bene che ciò venga esplicitato: se una persona ha redatto un primo testamento e vuole annullarlo, può distruggere il primo, oppure, se non lo ha nella propria disponibilità, deve scrivere in modo esplicito che l’ultimo va a revocare i precedenti testamenti, perché tutte le disposizioni non successivamente revocate rimangono valide.

La criticità del testamento olografo risiede nel fatto che possa andare smarrito.

Gli esperti di diritto ereditario consigliano di redigere più copie identiche dello stesso testamento – sempre di proprio pugno in originale, perché le fotocopie non hanno validità – e di tenerne una in proprio possesso e affidarne una o due copie a persone di assoluta fiducia che, al momento del decesso, possano renderle pubbliche.

Infatti, alla morte del testatore, l’atto olografo deve essere consegnato a un notaio, il quale redigerà un verbale di pubblicazione alla presenza di due testimoni, riportante il contenuto del testo olografo e la firma dei testimoni e della persona che lo ha presentato, informerà gli eredi e poi lo invierà alla Cancelleria del Tribunale competente per l’apertura della successione: senza questi passaggi, il testamento non può essere eseguito e non ha validità.

Testamento segreto: come funziona

L’ultimo tipo di testamento possibile è quello segreto, che in un certo senso combina le caratteristiche dei primi due.

Può essere scritto a mano dal testatore, esattamente come l’olografo, oppure può essere anche scritto a computer come un normale documento, dato che l’autenticità è data dal deposito formale, e non dalla sua forma redazionale.

Deve poi essere sigillato in una busta chiusa e consegnato, in presenza di due testimoni, a un notaio, che lo conserva fino alla morte dell’interessato, per poi renderlo pubblico con la procedura sopra descritta.

La differenza più evidente rispetto al testamento pubblico è che nessuno, nemmeno il notaio, è a conoscenza del contenuto e delle disposizioni delle ultime volontà fino alla sua apertura.

Anche il testamento segreto ha dei vantaggi e degli svantaggi.

Se il vantaggio è rappresentato appunto dal fatto che il suo contenuto rimane segreto a tutti fino alla sua pubblicazione, questo testamento presenta diverse criticità:

costi del notaio per il ricevimento e il deposito del documento;

possibili errori di redazione, che non possono essere verificati dal professionista prima della morte del testatore, con il rischio di invalidare le sue volontà;

impossibilità di modifica dopo il deposito e onerosità di una eventuale revoca, che implicherebbe un ulteriore atto.

Chi riceve un’eredità tramite un testamento può rifiutarla?

Certamente la risposta è positiva. Ma perché rifiutare un’eredità?

Quando si eredita qualcosa, con testamento o con successione legittima, si ha sempre la facoltà di rinunciare, entro 10 anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte della persona: per farlo occorre presentare un atto di rinuncia all’eredità, redatto da un notaio oppure presso la Cancelleria del Tribunale dove è aperta la successione.

Lo scopo della rinuncia è evitare di acquisire debiti, in quanto se si è eredi, si eredita tutto, l’attivo e il passivo, ossia beni e crediti, ma anche debiti.

Diverso è il caso in cui si riceva un legato testamentario.

Come si diceva prima, il testamento può assegnare tutto a un unico erede, oppure assegnare diversi beni a diverse persone: in questo caso si parla di legato, cioè il testatore assegna un bene specifico a un beneficiario, definito legatario.

Il legatario, a differenza dell’erede, non eredita i debiti, perché riceve solo la proprietà di un bene specifico, e non l’intera eredità.

In quali casi il testamento può non essere valido?

Il testamento, sebbene scritto con tutte le accortezze e le procedure fin qui spiegate, può risultare non valido e nullo se lede dei diritti stabiliti dalla legge.

Vi sono infatti dei soggetti che sono tutelati dalla legge italiana, definiti legittimari, a cui spetta una quota di eredità, detta quota di legittima, che non può essere eliminata o ridotta da un qualsivoglia testamento.

Gli eredi legittimari sono:

– il coniuge (anche se vi è la separazione, in quanto il coniuge separato mantiene i diritti successori, mentre naturalmente dopo il divorzio tali diritti vengono a cadere);

– i figli;

– gli ascendenti, ossia genitori ed eventualmente nonni del defunto, solo in assenza di figli.

Eredi della legittima

Un testamento, quindi, deve tenere conto della quota legittima di questi soggetti, e il testatario, una volta tutelata questa quota, può disporre dalla quota eccedente, definita disponibile.

 

In caso di presenza del coniuge e di assenza di figli, o viceversa di presenza di un figlio con il coniuge già deceduto, al coniuge o al figlio deve essere garantito il 50% del patrimonio.

In presenza del coniuge e di un figlio, a entrambi spetta 1/3 ciascuno del patrimonio, mentre il restante terzo è la quota disponibile.

Se vi è il coniuge e due o più figli, al coniuge spetta 1/4 e ai figli spetta la metà (i 2/4) del patrimonio, mentre 1/4 rimane come quota disponibile.

Se invece vi sono più figli e il coniuge è premorto, a questi vanno 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali, mentre il restante terzo resta quota disponibile.

Se vi sono solo ascendenti, senza coniuge né figli, a questi spetta 1/3 del patrimonio, mentre 2/3 restano disponibili; se invece ci sono gli ascendenti e il coniuge, senza figli, gli ascendenti ricevono 1/4 e il coniuge metà del patrimonio (2/4), mentre 1/4 resta quota disponibile.

Un testamento che, in uno qualsiasi di questi casi, non tenga conto delle quote legittime di marito o moglie, figli e genitori, nelle misure indicate, è da ritenersi nullo.

testamento schema divisione quote beni

Cosa succede se non si fa testamento?

Se non si lascia alcun testamento, i beni di proprietà del defunto vengono assegnati in automatico secondo proporzioni stabilite dalla legge agli eredi legittimi, ossia coloro che ne hanno diritto secondo il Codice Civile.

Ecco una schema riassuntivo delle varie situazioni che si possono verificare:

– c’è solo il coniuge, senza figli, genitori o fratelli e sorelle: spetta al coniuge l’intera eredità;

– ci sono solo uno o più figli, senza coniuge: al figlio unico va l’intera eredità, mentre se vi sono più figli la dividono in parti uguali;

– sono rimasti il coniuge e un figlio: spetta a ciascuno la metà del patrimonio;

– vi sono un coniuge e più figli: 1/3 spetta al coniuge e 2/3 ai figli in parti uguali;

– oltre al coniuge, in mancanza di figli, vi sono i genitori del defunto e/o suoi fratelli e sorelle: 2/3 del patrimonio spettano al coniuge, 1/3 a tutti gli altri da dividere in parti uguali;

– in mancanza di coniuge e figli, vi sono solo genitori e/o fratelli e sorelle: metà spetta ai genitori e metà ai fratelli e sorelle in parti uguali;

– in mancanza di coniuge, figli, genitori e fratelli: il patrimonio viene diviso tra i parenti più prossimi fino al sesto grado (cugini, zii, nipoti).

Quando è consigliabile fare testamento?

Ci sono situazioni in cui è preferibile fare un testamento per attribuire i propri beni.

Vediamo i casi principali:

se non si hanno figli, ma si ha un coniuge, il testamento serve a tutelare il marito o la moglie, in modo da fargli avere l’intero patrimonio, dal momento che, se si hanno i genitori in vita o si hanno fratelli e sorelle, o nipoti di fratelli e sorelle premorti, i beni andrebbero a tutti questi soggetti in assenza di testamento;

se non si è sposati ma conviventi, è bene redigere un testamento a favore del convivente, a cui altrimenti non spetterebbe nulla;

se non si è sposati e non si hanno figli né genitori in vita, il testamento è utile per decidere a chi lasciare il proprio patrimonio, senza il rischio di disperderlo tra una miriade di parenti, magari attribuendo i beni a una persona particolarmente cara, familiare o meno che sia, o a enti di beneficienza.

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