Sconti fiscali: la guida dell’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura e cessione del credito

L'Esperto cui oggi facciamo ricorso per fornirvi chiarimenti è la stessa Agenzia delle Entrate, che ha messo a punto un’apposita procedura web (denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi) e una guida ad hoc su sconto in fattura e cessione del credito, che nel nostro articolo potete scaricare direttamente.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 13/05/2021 Aggiornato il 28/05/2021
Sconti fiscali: la guida dell’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura e cessione del credito

Grande novità per chi esegue lavori in casa e vuole fruire delle relative detrazioni fiscali è la possibilità di avere, in alternativa allo sconto fiscale, superbonus 110%, detrazione al 50 per ristrutturazione o al 50-65% per risparmio energetico, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Detrazioni fiscali, sconto in fattura o cessione del credito

Per quanto riguarda lo sconto in fattura (avevamo già parlato delle difficoltà riscontrate dagli utenti nel reperire aziende e ditte favorevoli a concedere per interventi di riqualificazione energetica lo sconto in questione e delle lamentele dei piccoli artigiani che non possono tenere il passo delle grandi aziende), tale sconto deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e deve essere anticipato dal fornitore. Quest’ultimo potrà poi recuperare il contributo nella forma di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con la facoltà di procedere, a sua volta, anche a successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In merito alla cessione del credito, questa può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Per sfruttare tali possibilità, sconto in fattura o cessione del credito, è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. Proprio per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi con una guida ad hoc. Per scaricarla clicca qui.

Nella guida si legge che i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. I cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma. Riepilogando, la piattaforma deve essere utilizzata dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi sull’immobile al fine di confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito; comunicare l’eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni. Inoltre, dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente.

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