Sconti fiscali: interventi detraibili oppure no? Il commercialista risponde ai vostri dubbi

Dai lavori sul terrazzo a quelli in condominio: quando e quali sono detraibili? La parola al nostro esperto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 29/05/2014 Aggiornato il 29/05/2014
Sconti fiscali: interventi detraibili oppure no? Il commercialista risponde ai vostri dubbi
  • Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Daniele de S.: Ho installato sulla mia abitazione pannelli fotovoltaici nel maggio 2013 aderendo al V conto energia usufruendo dei contributi GSE e rinunciando alle detrazioni del 50%. Ho diritto alla detrazione del 50% per l’acquisto di mobili per la cucina?
Risposta: L’installazione di pannelli fotovoltaici rientra tra le ristrutturazioni edilizie che danno diritto ad usufruire del bonus mobili. Si ritiene tuttavia che il lettore, avendo optato per il contributo GSE rinunciando ad usufruire delle detrazioni 50%, a stretto rigor di norma, non ha costituito il presupposto della ristrutturazione edilizia necessario per ottenere il bonus mobili.

Domanda di Patrizia G.: Devo ristrutturare la cucina in quanto il rivestimento delle pareti risulta quasi tutto staccato e con l’occasione rifarei tutto l’impianto elettrico con quadro di comando accensione e chiusura per ogni elettrodomestico e l’impianto idraulico. Posso usufruire del bonus ristrutturazione e bonus mobili dal momento che cambierò tutti gli elettrodomestici prendendoli in classe A?
Risposta: Per quanto riguarda la ristrutturazione trattasi indubbiamente di lavori di manutenzione straordinaria o comunque di risanamento conservativo mirato ad eliminare o prevenire situazioni di degrado che, pertanto, rientrano in quelli agevolabili al 50%. Per quanto riguarda il bonus mobili si ricorda che la norma parla in senso restrittivo di ristrutturazioni edilizie, tuttavia la circolare 29/E del 18/9/2013 dell’Agenzia delle Entrate tra i presupposti per ottenere il bonus mobili comprende anche la manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari. In questo caso, in base a quanto scritto, i lavori sembrerebbero rientrare in questa seconda fattispecie: si ricorda per precisione che non è sufficiente ad esempio tinteggiare pareti, sostituire pavimenti e intonaci che sono considerati lavori di ordinaria manutenzione.

Domanda di Claudia A.: Dovrei rifare completamente la pavimentazione del terrazzo di casa con questi interventi principali: nuovo massetto, nuovo isolamento in quanto il terrazzo in questione copre il locale sottostante, nuove piastrelle e nuove soglie. La mia è una abitazione privata, posso fruire della detrazione per ristrutturazione per tali interventi? 
Risposta: L’intervento si configura indubbiamente come manutenzione straordinaria o comunque volto a conservare l’immobile e migliorarne la funzionalità: si ricorda inoltre che sono agevolabili gli interventi effettuati sull’immobile o sulle relative pertinenze, pertanto a maggior ragione il terrazzo che costituisce tetto di parte dell’immobile (lastrico solare). Si segnala infine che, relativamente ai lastrici solari, l’agenzia delle entrate consentirebbe di usufruire dell’agevolazione anche in caso di semplice rifacimento purchè vengano utilizzati materiali diversi rispetto a quelli preesistenti.

Domanda di Vania A.: Sto facendo ristrutturare un appartamento e volevo sapere se i costi della carta da parati e della relativa manodopera possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 50%. 
Risposta: Non rientrano tra le spese agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria quali ad esempio tinteggiatura di pareti, rifacimento di intonaci interni, soffitti, sostituzione pavimenti, quindi senz’altro nemmeno la sostituzione della carta da parati. Si ricorda tuttavia se tali opere fanno parte di un intervento più ampio, come la demolizione di tramezze, realizzazioni di muri divisori eccetera, l’insieme delle operazioni è ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Domanda di Tony: Stiamo iniziando i lavori per la ristrutturazione della facciata del condominio (abito in una quadrifamiliare) e contemporaneamente sto coibentando le pareti del mio alloggio (tramite insufflaggio); tempo fa ho acquistato mobili e divani (alcuni a settembre 2011 altri a novembre 2013). Posso considerare la detrazione per la spesa di ciò che ho acquistato prima dei lavori di ristrutturazione? E se comprerò dei mobili dopo la ristrutturazione? Che intervallo di tempo ho a disposizione per far si che le eventuali spese per mobili possano risultare detraibili? 
Risposta: Per quanto riguarda gli acquisti effettuati in precedenza non è possibile usufruire dell’agevolazione in quanto requisito imprescindibile è che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per quanto riguarda gli acquisti fatti in seguito alla ristrutturazione, non c’è un limite di tempo se non il 31/12/2014 data ultima entro la quale effettuare l’acquisto dei mobili (fatte salve ulteriori proroghe). Il limite massimo di spesa per l’acquisto di mobili è 10.000 euro e comunque nei limiti delle spese sostenute per la ristrutturazione. Si ricorda infine che i lavori di ristrutturazione su parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

Domanda di Luca D.: L’acquisto e il montaggio di un impianto di climatizzazione con pompa di calore avvenuto nel maggio 2013 (che detrarrò al 50%) dà diritto ad accedere al bonus per gli elettrodomestici? E il potenziamento di un impianto di allarme esistente (con l’aggiunta di sensori a porte/finestre) dà diritto ad accedere al bonus elettrodomestici? 
Risposta: Per usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto mobili e grandi elettrodomestici nuovi, è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013, ha definito con precisione il tipo di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le manutenzioni straordinarie ricordiamo la realizzazione di servizi igienici, il rifacimento di scale, la sostituzione di infissi, la realizzazione di muri e cancellate, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia di unità immobiliare. L’installazione di un impianto di climatizzazione oppure il potenziamento dell’impianto di allarme, pur consentendo di per sé di usufruire della detrazione del 50%, riteniamo non rientrino tra gli interventi edilizi che costituiscono presupposto per usufruire del bonus sull’acquisto mobili.

NB. Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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