Per lavori di isolamento, c’è il bonus? Risponde un esperto dell’Enea

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione o anche solo alcuni interventi parziali è bene informarsi se siano previste detrazioni fiscali per il genere di opera che ci si appresta a fare. Perché per poterne godere poi, bisogna da subito procedere per tempo nel modo corretto, innanzitutto pagando secondo le modalità prescritte dalla legge per poter beneficiare dei bonus.

Monica Mattiacci
A cura di Monica Mattiacci
Pubblicato il 14/04/2020 Aggiornato il 06/05/2020

Non è infrequente il caso in cui, di fronte a pareri discordanti, non si sappia a chi dare ascolto. Anche e soprattutto in un campo come quello dei lavori in casa o della ristrutturazione, che già di per sé risultano complessi e sono suscettibili di variazione nel tempo, sia per l’evoluzione tecnologica cui i materiali sono sottoposti e per il necessario aggiornamento da parte di architetti e ingegneri, ma anche di artigiani del settore, sia soprattutto per le modifiche in corso d’opera delle leggi di riferimento in fatto di detrazioni fiscali.

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Ambientazione con arredi di Scandola Mobili

Ogni anno, infatti, da quando i bonus casa sono stati approvati, ci sono state delle piccole o grandi modifiche che, se gli attori in campo non sono pronti a rilevare, possono creare dubbi e perplessità. È il caso del nostro lettore Marco, che ci ha chiesto un aiuto per capire quali incentivi fiscali  siano previsti per la posa in opera di pannelli per l‘isolamento della casa.

Domanda di Marco: “Ho la necessità di coibentare internamente due pareti di due stanze adiacenti che attualmente soffrono per l’umidità e anche di problemi termici. Esternamente ci sono pietre faccia vista, quindi è escluso pensare all’isolamento all’esterno. Ho contattato un imbianchino, che mi ha fornito un preventivo per una soluzione con l’installazione di pannelli isolanti (con spessore di circa 3 cm di 2+1 elementi, resine per l’ancoraggio e poi una pittura termica) aggiungendo che il lavoro rientra in detrazione 50%. Il mio commercialista, invece, afferma il contrario, dice che il tipo di intervento non rientra tra le detrazioni. Come posso sapere chi ha ragione, potete aiutarmi?”.

Abbiamo girato la domanda agli esperti dell’Enea. Risponde al quesito l’architetto Gabriella Azzolini, Laboratorio Supporto Attività programmatiche per l’Efficienza Energetica – ENEA

“Gli interventi di “coibentazione di strutture opache” possono essere agevolati con l’Ecobonus (ex L. 296/06) o con il Bonus Casa (ex art. 16 bis, lettera h, DPR 917/86), rispettivamente con le aliquote del 65% o del 50% applicabili alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, solo qualora si sia in possesso degli specifici requisiti prescritti.

In particolare per l’Ecobonus tali requisiti sono riportati nel sito Enea nello specifico vademecum, mentre per il Bonus Casa si rimanda alla faq.1E.

In entrambi i casi, per accedere alle agevolazioni, è necessario compilare telematicamente una “Scheda descrittiva” da inviare all’ENEA attraverso il portale relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dal link https://detrazionifiscali.enea.it/”

 

Coibentazione delle strutture opache

Riportiamo anche qui sotto le principali indicazioni fornite in proposito da Enea.

Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)] riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Chi può accedere alla detrazione?

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Per quali edifici è ammessa la detrazione?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano

  • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9 D sull’ecobonus.

Entità delle detrazione

Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000euro per unità immobiliare.

Requisiti tecnici dell’intervento di coibentazione

  • L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento).
  • L’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/20104.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
  • Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
  • Opere provvisionali e accessori estrettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (cfr. art. 3 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni).
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

Documentazione da trasmettere all’Enea

“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.

Documentazione da conservare

DI TIPO “TECNICO”:

• stampa originale della “scheda descrittivadell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;

asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra 7;

• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

• copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;

• schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comunicondominiali;

fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate

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