In condominio: dubbi da chiarire. L’avvocato risponde

Canna fumaria e spostamento della porta di ingresso: due situazioni che spesso suscitano dispute accese all'interno del condominio in cui si vive. Il nostro esperto ci spiega che...

Avv. Roberta Negri
A cura di Avv. Roberta Negri
Pubblicato il 16/12/2013 Aggiornato il 25/02/2019
volontariato Covid-19

Alle vostre domande risponde l’avvocato Roberta Negri, docente corsi ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) sede di Milano, avv.roberta.negri@gmail.com

Quesito di Roberto A.: vorrei installare un camino nel mio appartamento posto all’ultimo piano di un palazzo di nove.
 Sopra di me c’è la terrazza condominiale. Per mettere la canna fumaria e bucare il solaio è necessario il permesso del condominio?
Risposta: L’inserimento di una canna fumaria di proprietà esclusiva nel lastrico solare comune può essere consentita solo quando si tratti di manufatto che occupa una zona periferica e del tutto trascurabile della superficie complessiva del lastrico e a condizione che questa utilizzazione non pregiudichi la funzione di copertura e di calpestio del lastrico comune, garantendo la possibilità di utilizzo del bene agli altri condomini (in senso conforme Cass.17 marzo 1992 n.2774). Qualora il manufatto non rimanga nei limiti prospettati, non può essere posto in esecuzione. In ogni caso il condomino deve chiedere l’autorizzazione al condominio, che valuterà la sussistenza dei presupposti illustrati.

Quesito di Alberto R.: Abito al nono ed ultimo piano di un palazzo di città. 
Vorrei spostare la porta d’ingresso del mio appartamento. Tale spostamento permetterebbe una migliore distribuzione degli spazi interni. Vorrei sapere se, per procedere con i lavori, è necessario il benestare del condominio?
Risposta
: I muri costituenti le pareti perimetrali delle unità immobiliari prospicienti i pianerottoli hanno una doppia funzione: comune all’esterno e privata all’interno degli immobili. L’apertura di una porta sul pianerottolo deve ritenersi legittima qualora non pregiudichi o impedisca l’esercizio dello stesso diritto agli altri condomini. Nel caso in esame risulta che il condomino proprietario dell’immobile sito all’ultimo piano dello stabile, sia anche l’unico ad  utilizzare il pianerottolo. Pertanto lo spostamento della porta d’ingresso non varia in alcun modo i diritti degli altri, ma consente un uso più comodo dell’unità immobiliare. Ne consegue che il proprietario non ha necessità di autorizzazione da parte del condominio ma ha il dovere di informare dell’esecuzione dell’opera e di ripristinare le pareti del pianerottolo mantenendo l’estetica preesistente.

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