Nuova IMU: domanda e risposta su un caso particolare

Molti dei dubbi su cui i lettori chiedono la consulenza dei nostri esperti riguardano situazioni di case ereditate, di cui non si è gli unici proprietari e in cui non si abita.

Dottor Filippo Giuseppe Barone
A cura di Dottor Filippo Giuseppe Barone
Pubblicato il 12/06/2020 Aggiornato il 12/06/2020
Tetti città dall'alto, domanda e risposta sull'IMU

Chi deve pagare imu (+ Tasi)?

Dal 01 gennaio 2020, è stata abolita la IUC (Imposta Unica Comunale) che comprendeva: IMU, TASI e TARI. Di queste tre imposte, la Tari è stata mantenuta, la Tasi definitivamente abolita come imposta a se stante, mentre l’IMU è stata riformulata.

Con la nuova IMU resta valida l’esenzione per l’abitazione principale (tranne che per le categorie superiori Cat. A1, abitazioni di tipo signorile A8 abitazioni in ville; E A9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, immobili per i quali l’IMU è dovuta) e per la relativa pertinenza (una per ciascuna delle categorie: C2 magazzini e locali di deposito; C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); C7 tettoie chiuse od aperte). Ad esempio, se l’abitazione principale ha due cantine e una autorimessa, saranno considerate esenti IMU la casa, il box e una sola delle due cantine.

Quando si paga la nuova IMU?

La Legge di Bilancio 2020 ha accorpato la TASI all’IMU, ora denominata nuova IMU. Questa imposta si applica in tutti i Comuni, tranne in Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che mantengono una propria  autonomia impositiva. Le date di scadenza della nuova IMU sono il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno.

Pago l’IMU se nella casa abita un congiunto?

Sono tantissime le mail che ci giungono da persone che non sanno come interpretare la legge in merito all’IMU nel loro caso specifico. Ecco una situazione particolare ma che può riguardare molti, la comproprietà con fratelli e sorelle di uno o più appartamenti in cui abita solo uno di loro.

Quesito: Mia moglie è proprietaria (insieme alla sorella, al fratello e alla madre) di due appartamenti e due garage (stesso stabile), ma non abita in una di queste proprietà, ma vive insieme a me nella casa di mia proprietà. Gli appartamenti e garage di proprietà di mia moglie sono occupati dalla mamma (un appartamento) e dal fratello (secondo appartamento) con i garage quali pertinenze. Mia moglie non lavora, non ha altri redditi se non quelli immobiliari sopra descritti ed è a carico mio. Non paga l’IMU + TASI sull’appartamento della mamma e relativo garage, ma paga  IMU + TASI sull’appartamento+garage dove abita il fratello (che non ha altre proprietà). Ecco la domanda: nella dichiarazione dei redditi mia moglie deve indicare tutte le proprietà e relativi dati? Ai fini della tassazione Irpef come deve comportarsi?

Risposta: La domanda fa riferimento a due aspetti inerenti il diritto delle successioni ereditarie: si presume dal quesito posto, che la madre/coniuge superstite, risieda nella casa “coniugale” ossia l’immobile che spetta al coniuge sopravvissuto, mentre un secondo (o altro immobile) è stato frazionato in sede di successione tra i tre figli e la madre secondo quote ereditarie.

Circa il primo immobile, si può presupporre che la madre goda dell’uso come ex abitazione coniugale. Per questa ragione dovrà quindi lei stessa indicarlo all’interno della dichiarazione dei redditi e non dovrà versare l’Imposta Municipale Unica (IMU).

In relazione al secondo immobile ereditato dal coniuge e dai figli, questa unità immobiliare è da intendersi in tal caso non “a disposizione” della moglie del lettore, in quanto concessa in comodato d’uso gratuito al fratello. Per tale ragione, ciascun erede, dovrà indicarlo in dichiarazione secondo le proprie percentuali di competenza ereditaria che determineranno le relative imposte ai fini IRPEF. Ai fini IMU, salvo diverse indicazioni fiscali da parte del Comune in cui si trova l’immobile, anche nel caso (non specificato nella richiesta) di concessione di comodato d’uso gratuito al fratello, si è tenuti al versamento dell’imposta comunale, perché solo per i parenti di primo grado è ammessa la riduzione del 50% della base imponibile. Più in generale, infatti, in caso di unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito si può usufruire di uno sconto del 50% sulla base imponibile, a patto che si rispettino le condizioni La legge di Stabilità 2016 e la circolare n.1/DF del 17 febbraio 2016, che specificano le modalità e la riduzione pari alla metà della imposta.

Sugli immobili, invece, che si considerano come “a disposizione” si versano entrambe IMU+TASI secondo le modalità stabilite dal Comune in cui si trovano gli immobili.

Infine sarà da valutare da parte del professionista incaricato la necessità o meno di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della moglie del lettore, qualora la rendita catastale dell’immobile sia superiore al valore di  500 euro come previsto dalla normativa per l’obbligo di presentazione del dichiarativo.

 

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