Il vincolo paesaggistico: che cosa dice la legge

Può essere complesso intervenire (all’esterno) di un fabbricato sottoposto a vincolo paesaggistico, anche se si tratta di opere minori. Prendendo spunto da una domanda al nostro esperto da parte del lettore Marco P., che vuole comprare un immobile da ristrutturare in un borgo sottoposto a vincolo paesaggistico e vorrebbe sapere di più sull'argomento, vi proponiamo un articolo di Cose di Casa sull'argomento. Da qualche tempo infatti esiste una procedura semplificata che snellisce l'iter per molti lavori. Ecco che cosa è bene sapere.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/02/2016 Aggiornato il 18/02/2016
Il vincolo paesaggistico: che cosa dice la legge

Il vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione italiana per tutelare gli immobili e le aree di maggior pregio paesaggistico. La finalità è quella di mitigare l’inserimento di opere edilizie e infrastrutture in questi spazi: non si preclude comunque del tutto la possibilità di costruire, ampliare ed edificare, ma tutto ciò va fatto secondo indicazioni e parametri tali che gli interventi non possano danneggiare il pregio paesaggistico e ambientale della zona, ma invece ne rispettino e ne preservino il valore. Per queste aree tutelate il Comune non è più l’unico ente preposto a decidere riguardo gli interventi edilizi: occorre l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da enti gerarchicamente sovraordinati, come la Regione, su parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali

Quando una zona risulta tutelata, prima di effettuare qualsiasi intervento occorre richiedere una specifica autorizzazione: un documento che, pur in presenza di un iter che dal 2010 è stato semplificato e snellito sotto l’aspetto dei tempi, comporta comunque un notevole carico di documenti da produrre per l’utente. Per evitare di commettere un abuso edilizio, prima di avviare un qualsiasi lavoro all’esterno, anche quando si tratta di una semplice manutenzione ordinaria o di un’opera di edilizia libera (che dovrebbe pertanto – almeno – sulla carta – godere di una procedura snella e semplificata), è bene informarsi. Lo si può fare consultando un tecnico dell’ufficio urbanistico del Comune, ma anche interpellando un professionista, purché questi sappia come muoversi e conosca bene la zona in cui è ubicato l’immobile. Da non escludere nemmeno il tentativo di informarsi con i vicini di casa: magari già qualcuno in passato ha sperimentato la necessità di avviare una pratica di autorizzazione.

scheda legge vincolo paesaggistico

 

IN ITALIA si stima che oltre la metà del territorio sia sottoposto a limiti imposti dalla tutela del paesaggio. Persino nelle periferie delle grandi città, quindi ben lontano dai centri storici, ci sono contesti urbanistici che risultano protetti dal punto di vista architettonico.

Il vincolo paesaggistico è regolato da un codice ad hoc

 

L’art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo. L’art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali “territori costieri, marini e lacustri”, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, “territori coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc.

Il decreto Sblocca Italia, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 dell’11 novembre 2014, reca misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività.

I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche) che, all’art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel “Patrimonio culturale” nazionale. Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142. La disciplina sull’autorizzazione ha subìto, nel tempo, una serie di modifiche, ritocchi e mutamenti. La novità più importante è stata l’istituzione, con il Dpr 9 luglio 2010 n. 139, di un regime semplificato dell’autorizzazione per le opere minori nelle Regioni a Statuto ordinario. In questo elenco infatti – che comprende 39 tipologie di intervento – è compresa di nuovo la gran parte dei lavori possibili (l’elenco completo è pubblicato nelle ultime pagine del servizio).

I PERMESSI SI CHIEDONO IN COMUNE In passato era la Regione (o la Provincia da quest’ultima delegata) a concedere l’autorizzazione a intervenire in presenza di un vincolo. Oggi – almeno in linea di principio – l’incombenza spetta ai singoli Comuni, che devono comunque interpellare la Soprintendenza prima di pronunciarsi: ma – attenzione – possono farlo solo i Comuni che sono stati giudicati idonei dall’amministrazione regionale competente, perché in possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica necessari a poter vagliare il via libera (e quindi anche dotati di un’apposita commissione paesaggistica al proprio interno). Al cittadino non resta che scoprire, caso per caso, se il Comune in cui intende eseguire l’opera sia abilitato a gestire la pratica. Nel caso in cui questo non lo fosse, deve rivolgersi all’ente sovraordinato. Una strada veloce e certa – anche se comporta un costo aggiuntivo per la prestazione professionale e per le pratiche – è quella di rivolgersi a un professionista o a un tecnico esperto (in genere architetto o geometra abilitati).

Le novità introdotte dal decreto Sblocca Italia

Con questo decreto sono stati introdotti alcuni cambiamenti importanti alla procedura di autorizzazione paesaggistica. Innanzitutto sono state abolite le disposizioni dell’art.146 del Codice del paesaggio,secondo cui le amministrazioni comunali competenti potevano indire una conferenza di servizi se
il soprintendente non aveva espresso il proprio parere vincolante entro 45 giorni dal ricevimento degli atti. Oggi invece, qualora il soprintendente non si pronunciasse, decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti l’amministrazione competente può provvedere alla domanda di autorizzazione, senza dover indire una conferenza di servizi. Sono stati variati inoltre anche una serie di aspetti della conferenza di servizi e sul relativo procedimento amministrativo (legge 241/1990): è stato sancito che la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi scatta dall’adozione del provvedimento finale. 

L’iter ordinario è più lungo: 5 mesi

Regolata dal Dlgs 42/2014 e necessaria per esempio quando si interviene nel centro storico, ha tempi più lunghi rispetto a quella semplificata (trattata nelle pagine seguenti). Salvo intoppi, sono necessari infatti dai 105 ai 120 giorni per avere l’ok finale. Da qui, decorrono però altri 30 giorni perché il via libera diventi efficace: sulla carta dovrebbero essere cinque mesi, ma in realtà poi ne trascorrono molti di più. 

L’ok non arriva?

Se la Pubblica Amministrazione non rispetta le scadenze, il cittadino può rivolgersi al Tar, chiedendo anche il risarcimento per eventuali danni (difficili di solito da provare) originati dal mancato rilascio del parere. Sempre al Tar (o al Presidente della Repubblica) ci si può rivolgere per impugnare un rifiuto o per sollevare (attraverso un’associazione portatrice di interessi ambientali) il caso di un danno a seguito di un ok concesso. In caso di impugnazione da un’amministrazione pubblica verso un’altra per un assenso, la legge 106/2014 ha istituito commissioni, regionali o interregionali, che entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto devono esprimere un giudizio.

Valida 5 anni: Tanto dura l’autorizzazione paesaggistica a intervenire e, una volta scaduta, è necessario ripetere l’iter da capo per averne una nuova. Una novità importante, a questo proposito, è stata però introdotta dalla legge 106/2014 (Decreto cultura). È stato inserito infatti un principio secondo cui il periodo su cui calcolare i 5 anni inizia a partire dal giorno in cui viene rilasciato il titolo edilizio per cui si chiede l’autorizzazione stessa. In questo modo, si evita che l’inefficienza della Pubblica Amministrazione gravi sul cittadino, rosicchiando per lungaggini burocratiche tempi essenziali per l’esecuzione delle opere.

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Il decreto Cultura prima (legge 106/2014) e la legge Sblocca Italia poi (legge 164/2014) hanno pensato di alleggerire il controllo su interventi minimi che non incidono sulla bellezza del paesaggio. E di ampliare dunque il novero degli interventi realizzabili con autorizzazione paesaggistica semplificata. Per ora, però tutto è ancora fermo all’allegato degli interventi fissati dal Dpr 139/2010. 
A godere della procedura più snella sono per ora 39 interventi (vedi elenco pagina seguente): si tratta di opere edilizie di scarso impatto, che però sono anche  quelle cui più comunemente si fa ricorso. Negli altri casi, invece, occorre procedere con l’autorizzazione ordinaria.

Soprintendenza: parere non obbligatorio
In quella semplificata, ma anche nella procedura ordinaria, resta fermo il ruolo della Soprintendenza, sempre coinvolta nella richiesta di un parere, che però non è obbligatorio. Se, infatti, capita che – interpellato – il Soprintendente non risponda o non lo faccia nei tempi prescritti, allora l’ente locale competente deve procedere da sé (come introdotto dal decreto Sblocca Italia).

Tempi più rapidi: da 60 a 75 giorni
Rispetto all’iter ordinario, l’autorizzazione semplificata consente un notevole risparmio di tempo. Se la pratica non incorre in intoppi, per il via libera basta attendere 60 giorni, trascorsi i quali si può avviare il cantiere. Se la domanda presentata va integrata, perché ritenuta incompleta dagli uffici, i giorni da 60 diventano 75. 

La documentazione necessaria: serve un tecnico
Ai tempi di attesa del responso va aggiunto quello per istruire prima la documentazione. Occorre: rivolgersi a un tecnico abilitato per la redazione della scheda di relazione paesaggistica (allegata al Dpcm 12/12/2015), allegare il progetto, i riferimenti legislativi, le ortofoto e le fotografie dell’area e gli estratti delle mappe predisposte dagli strumenti urbanistici comunali e da quelli di pianificazione paesistica. Serve poi un documento con le valutazioni del progettista, dove si evidenziano gli elementi e le valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, gli effetti conseguenti la realizzazione dell’opera e le misure adottate per mitigarne l’impatto.

39 interventi, procedura semplificata vincolo paesaggistico

 

Le zone in cui è diviso il territorio comunale (contraddistinte dalle lettere dell’alfabeto dalla A alla F sono stabilite dal Prg-Piano regolatore – in Lombardia Pgt-Piano di governo del territorio – ma prima di tutto  dipendono dalle leggi urbanistiche (nazionale e regionale). Il Prg (Pgt) è uno strumento di gestione di cui i Comuni si dotano per regolare lo sviluppo del territorio di loro competenza.

La zonizzazione è stata introdotta dall’art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, dove è specificato che ai sensi dell’art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765 sono considerate zone omogenee le parti di territorio:
zona A – interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di pregio ambientale;
zona B – totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;
zona C – destinate a nuovi complessi insediativi;
zona D – destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o assimilati;
zona E – destinate a usi agricoli;
zona F – destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/3310524 2, http://www.fna.it

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