Il balcone si può ampliare?

È consentito ingrandire un balcone? Quesito di Antonio D.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 10/03/2014 Aggiornato il 10/03/2014
Il balcone si può ampliare?

Ampliare il balcone è possibile? Ce lo ha chiesto il nostro lettore Antonio D. che abita all’ultimo piano di un condominio di 4 piani e che vuole ingrandire il suo balcone che affaccia sul cortile. 

Risponde l’architetto Marco Zuttioni MODOURBANO Architettura – http://www.modourbano.it

L’ampliamento del balcone di un condominio viene considerato, come da regolamentazione del nostro Ordinamento Giuridico negli artt. 1102 e 1120 del Codice Civile, quale lavoro alle parti comuni dell’edificio e può essere svolto qualora non crei problemi alla “sicurezza e alla stabilità dell’edificio”, non vi sia “alterazione del decoro architettonico” con conseguente deprezzamento del valore economico dello stabile e nel caso in cui “le opere non rendano inservibile talune parti all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Alla luce di ciò la prassi per la realizzazione deve prevedere la richiesta al proprio Comune, attraverso un tecnico abilitato, di un idoneo titolo edilizio, Permesso di Costruire o DIA/CIA/SCIA; il progetto dovrà essere conforme alla normativa nazionale e al Regolamento Edilizio locale per evitare che il nuovo intervento non pregiudichi il cosiddetto “decoro architettonico” dell’immobile in tutta la sua interezza. Per quanto riguarda la sicurezza e stabilità dell’edificio si ricorrerà ad un tecnico specialistico che provvederà alla consegna del progetto strutturale all’ufficio apposito.

La richiesta del titolo edilizio da parte del proprietario di un appartamento sul quale devono essere eseguiti i lavori dovrà inoltre essere corredata dell’autorizzazione dell’assemblea del condominio tutte le volte in cui, come nel caso di ampliamento di un balcone, le opere incidano sulle parti comuni dell’edificio condominiale (nella specie, sulla facciata dell’edificio). Anche se l’autorizzazione viene emessa a maggioranza dall’assemblea condominiale, il singolo condomino può appellarsi ai concetti di “inservibile all’uso e al godimento” e di “sensibile menomazione dell’utilità”. Sulla base di questi argomenti, infatti, può appellarsi ciascun condomino che ritenga in qualche modo di subire un danno dai lavori realizzati o in realizzazione. Singolarmente, quindi, ci si può opporre all’opera se si è in grado di documentare che essa arrechi un grave pregiudizio come la menomazione di aria e/o luce per il proprio alloggio.

Inoltre a conclusione dei lavori, se approvati e realizzati, sarà necessario un nuovo accatastamento dell’immobile con il susseguente ricalcolo delle tabelle millesimali dell’intero condominio in quanto le nuove superfici terrazzate andranno a modificare le proporzioni di proprietà dell’intero fabbricato.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 4 / 5, basato su 2 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!