Dichiarazione dei redditi 2014: risposte ai dubbi sulle detrazioni fiscali

Bonus fiscali casa: detrazione del 50% o del 65% o nessuno sconto? Il nostro esperto risponde ai quesiti dei lettori.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 29/04/2014 Aggiornato il 29/04/2014
Dichiarazione dei redditi 2014: risposte ai dubbi sulle detrazioni fiscali

Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Quesito Carla B.: Ho cambiato la caldaia ma non ho potuto metterne una a condensazione perché l’impianto esistente non lo permetteva. Ho messo un modello a camera stagna. Ho diritto alla detrazione fiscale e quale? 50% o 65%? È sufficiente pagare con un bonifico in banca oppure servono altre comunicazioni?
Risposta: Non sempre la sostituzione della caldaia rientra tra le agevolazioni fiscali per risparmio energetico che usufruiscono di una detrazione del 65% dell’importo della spesa sostenuta. In effetti la norma prevede che sia agevolabile solo l’installazione di caldaie a condensazione, tuttavia dal 1/1/2014 è ammessa l’agevolazione anche nel caso di installazione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia. Qualora la caldaia appartenesse a un impianto con queste caratteristiche, sarà possibile usufruire dell’agevolazione del 65% semplicemente pagando con bonifico bancario evidenziante: causale del versamento, C.F. del beneficiario della detrazione e P.IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Nel caso in cui la caldaia non avesse queste caratteristiche, si potrebbe far rientrare la spesa nell’agevolazione del 50% qualora si dimostrasse che l’impianto consente un risparmio energetico oppure in presenza di lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione della medesima. Anche in tal caso sarà necessario un bonifico bancario con le caratteristiche sopra indicate.

Quesito Flavio F.: Ho effettuato intervento di sostituzione della pavimentazione esterna della mia abitazione che rientra in quelli previsti del recupero al 50%. Posso usufruire del bonus mobili anche se i mobili che acquisterò servono per arredare l’interno della casa?
Risposta: Per ottenere il bonus mobili è sufficiente che vi sia una ristrutturazione e che i mobili siano destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione: il collegamento tra l’immobile e gli arredi è da intendersi nel suo complesso e non con riferimento al singolo ambiente dell’immobile stesso. In sostanza l’acquisto di mobili è agevolabile anche se relativo ad un ambiente diverso da quello oggetto della ristrutturazione (cfr. C.M. 29/E del 18/9/2013).

Quesito Linda: Ho acquistato un appartamento a cui dovrò fare alcuni piccoli lavori di ristrutturazione. In bagno dovrò eliminare la vasca per introdurre la doccia e sostituire i sanitari. Nel resto della casa dovrò invece posare un nuovo pavimento. Per quanto riguarda i mobili, ho speso una cifra totale di 16.800 euro. Come viene gestito in questo caso il bonus fiscale? Ne posso godere anche io?
Risposta: Per poter usufruire della detrazione è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni e sulla fattura non è necessaria alcuna indicazione particolare: la data di inizio lavori può essere provata con eventuali abilitazioni amministrative, comunicazioni alla ASL o, qualora non ve ne siano, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La modalità di pagamento deve essere mediante bonifico oppure, nel caso di mobili o elettrodomestici, è consentito anche l’utilizzo di carta di credito o di debito. Si segnala che è detraibile l’acquisto di mobili con un importo massimo di 10.000 euro.

Quesito di Franco: È vero che anche per lavori come la messa in sicurezza della propria abitazione si ha diritto al bonus mobili, comunicando al proprio Comune, con atto notorio, l’inizio dei lavori? Avendo installato un rivelatore di gas, questo mi permette di usufruire del bonus mobili? Avendo effettuato i lavori alla fine del precedente anno, posso acquistare gli arredi quest’anno?
Risposta: Per usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, con un tetto di 10.000 euro, è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013, ha definito con precisione il tipo di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le manutenzioni straordinarie ricordiamo la realizzazione di servizi igienici, il rifacimento di scale, la sostituzione di infissi, realizzazione di muri e cancellate, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia di unità immobiliare. L’installazione di un rivelatore di gas, pur dando di per sé diritto alla detrazione, non riteniamo si possa configurare come ristrutturazione edilizia e quindi dar diritto ad usufruire del bonus sull’acquisto mobili.

Quesito di Andrea 973: Vorrei sapere se è possibile godere del bonus per le ristrutturazioni in presenza di cartelle esattoriali per debiti verso lo stato (agenzia delle entrate). Risposta: Non vi è alcun collegamento fra le cartelle esattoriali ed il bonus per le ristrutturazioni. Le cartelle esattoriali inibiscono l’utilizzo di crediti verso l’erario in compensazione con altri debiti: in sostanza è possibile indicare le spese di ristrutturazione in dichiarazione ed ottenere le relative detrazioni, mentre vi potrà essere qualche problema nel caso in cui si volesse utilizzare un eventuale credito iRPEF emergente dalla dichiarazione stessa in compensazione orizzontale con altri debiti di imposta.

Quesito di Davide 0066: La mia domanda riguarda la nuova tassa rifiuti. Sono possessore di due appartamenti, uno ove ho la residenza abituale; l’altro lo uso due tre volte l’anno come casa di vacanza per qualche giorno. In questo secondo caso devo pagare la tassa rifiuti per intero oppure posso chiedere qualche detrazione.
Risposta: In prima battuta la risposta è affermativa, nel senso che la tassa rifiuti (ora tari) è dovuta su tutti gli immobili comunque utilizzati. Tuttavia è data ampia libertà ai Comuni di regolamentare come meglio credono alcuni aspetti dell’imposta: pertanto nel caso in questione bisognerà consultare la relativa delibera comunale e verificare se saranno previste agevolazioni particolari per case di vacanze a ridotto utilizzo.

NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti sia da parte degli altri lettori.

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