Detrazioni fiscali. Risponde il commercialista ai vostri dubbi

In vista dell'imminente scadenza per la presentazione del 730, sono numerose le vostre richieste di chiarimenti. Eccovi una serie di risposte del nostro esperto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 10/05/2014 Aggiornato il 12/05/2014
Detrazioni fiscali. Risponde il commercialista ai vostri dubbi

Quesito di Pompilio M.: Nel 2010 ho comprato un vecchio magazzino fatiscente in centro città e in seguito, presentando un progetto, ho ottenuto il permesso da parte del comune di poter costruire degli appartamenti, quindi si tratta di cambio d’uso. Non essendo la mia abitazione principale, ho diritto alle detrazioni fiscali?  
Risposta: le detrazioni spettano per i fabbricati ad uso abitativo. È quindi necessario procedere a riaccatastare l’immobile con modifiche ad uso abitativo prima dell’inizio dei lavori; non conta invece il fatto che sia o meno abitazione principale.

Quesito di Daniela F.: Vorrei sapere se per ristrutturazione bagno (demolizione muro, cambio tubi, sanitari, piastrelle piatto doccia , box  doccia), acquisto arredi per il bagno e levigatura parquet posso usufruire della detrazione del 55%. Quali documenti devo allegare al bonifico che effettuerò ai vari fornitori che eseguiranno i lavori? Dove posso trovare la modulistica? Posso compilarla personalmente oppure serve una relazione di un esperto/consulente che segue i lavori?  
Risposta: La realizzazione di sevizi igienici rientra nelle manutenzioni straordinarie e può usufruire della detrazione del 50%, non del 55%. Pertanto può poi usufruire del bonus mobili collegato a queste ristrutturazioni. 
Per usufruire della detrazione non c’è da compilare nessuna dichiarazione, ma solo eseguire i bonifici con dati specifici, in particolare: il numero e la data della fattura, la causale del versamento relativa ai lavori di ristrutturazione, il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Trova presso le banche modelli appositi per questi pagamenti e può facilmente compilarli personalmente.

Quesito di Leocleofe: Dovrei ripristinare la pavimentazione esterna e il viale di casa (residenziale) attualmente in cemento che sta risentendo degli anni (messo in opera circa 15 anni fa, attualmente presenta crepe e sgretolamenti superficiali). La ditta interpellata mi ha proposto una una nuova pavimentazione di 12 cm di spessore da sovrapporre a quella esistente in cemento industriale rinforzato con rete elettrosaldata e fibre con finitura superficiale al quarzo. Volevo sapere se tale intervento può usufruire delle detrazioni fiscali e in quale tipologia possa ricadere (lavoro straordinario, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia… ). 
Risposta: I lavori di nuova pavimentazione esterna o sostituzione della preesistente, modificando la superficie e i materiali, rientra nei lavori di ristrutturazione edilizia e pertanto può usufruire della detrazione del 50% delle spese effettuate con un limite massimo di spesa di  96.000 euro. La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento relativa ai lavori di ristrutturazione, il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni, il numero di partita iva o il c.f. del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Quesito Sonia G.: Ho presentato atto acquisto casa  con indicazione che gli acquirenti intendono avvalersi dei benefici previsti dall’art. d.l.6 dicembre 2011 n. 201 in merito a ristrutturazione. Il caaf cui mi sono rivolto ritiene tale atto non è sufficiente se dovesse l’Agenzia delle entrate fare controlli. Siccome l’atto non contiene indicazione riferita alla data di ultimazione della ristrutturazione, ne che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, abbiamo richiesto all’impresa costruttrice tale dichiarazione. L’impresa non vuole rilasciare nessuna dichiarazione pur dicendo che è tutto in regola e di recarsi presso il comune per verificare il tutto. In una ricevuta di avvenuta denuncia di variazione, nel motivo variazione compaiono diverse voci quali ristrutturazione, fusione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni. Come dobbiamo comportarci per essere certi che ci spetti il rimborso per detrazione ristrutturazione e per non incorrere in sanzioni o peggio restituzione somme all’Agenzia delle entrate se non fossimo in piena regola, senza la dichiarazione di cui sopra? L’appartamento acquistato fa parte di un immobile completamente ristrutturato.
Risposta: Per usufruire delle ristrutturazioni relative all’acquisto di un immobile già interamente ristrutturato è necessario che la ristrutturazione sia stata eseguita dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione che ha venduto l’immobile entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori. Questi requisiti vanno inseriti obbligatoriamente nell’atto di acquisto (rogito). Senza tale attestazione la detrazione non spetta. La detrazione è determinata forfettariamente nel 25% del prezzo di acquisto.

Questito di Eros M.: Ho acquistato un’unità immobiliare che fa parte di un palazzo in fase di ristrutturazione da parte dei proprietari ( due privati) a cui è intestata anche la DIA. L’atto di acquisto è cointestato tra me e mia moglie. Chiedo:
1) Posso usufruire del bonus anche se la Dia rimane intestata ai precedenti proprietari?
2) Le fatture con relativo bonifico possono essere intestate solo a me (e non a mia moglie)?
3) Lo sgravio fiscale può essere inserito solo sulla mia dichiarazione dei redditi?
Risposta: Il bonus spetta a chi effettua i pagamenti, indipendentemente dall’intestatario della Dia. Le fatture possono essere intestate solo a Lei, purché sia indicato nelle fatture e nel bonifico solo il suo codice fiscale. Di conseguenza inserirà solo Lei le detrazioni nella sua dichiarazione dei redditi. 

NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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