Detrazioni fiscali casa. 10 risposte del commercialista ai vostri dubbi

Dal bonus ristrutturazioni al bonus mobili: ai vostri dubbi risponde il nostro esperto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 13/05/2014 Aggiornato il 13/05/2014
Detrazioni fiscali casa. 10 risposte del commercialista ai vostri dubbi

Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Quesito Maurizio: Ho acquistato una nuova villetta a schiera classe A e venduto l’appartamento che occupo a tutt’oggi. Il trasferimento sarà effettuato entro il mese di Giugno per consentire i lavori di rifinitura da parte dell’Impresa Costruttrice. Ho constatato che la mia cucina ed il soggiorno non si adattano alla disponibilità della metratura della nuova villetta a schiera, per cui sono costretto a comprare una nuova  cucina (compresi gli elettrodomestici) ed il soggiorno. È possibile usufruire di qualche detrazione o la medesima è fruibile solo in casi di ristrutturazione?
Risposta: Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è indispensabile che tale acquisto sia effettuato in presenza di una ristrutturazione edilizia su immobili residenziali, non è possibile quindi nel caso di acquisto di immobile nuovo.

Quesito di Manuela: La prossima settimana provvederò all’atto di acquisto di una casa, prima casa, con relativo box auto. Ho letto che si può fare la detrazione del 50% sull’intero valore del box, ma che l’importo deve essere versato tramite bonifico bancario. Il problema è che per l’acquisto io usufruisco di un mutuo e pertanto l’intero importo verrà versato attraverso un assegno circolare. Questo pertanto non mi permetterà di usufruire della detrazione?
Risposta: Nel caso di acquisto di box pertinenziale (ricordiamo che questo è un requisito essenziale) l’agevolazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione purchè queste vengano attestate con apposita certificazione dal venditore/costruttore. Per quanto riguarda le modalità di pagamento l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato (C.M. 9/E del 12/5/2000 e C.M.24/E del 10-6-2004) che acquistando con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l’esatto importo dei costi di costruzione del box pertinenziale, è detraibile l’importo relativo alle suddette spese di realizzazione.

Quesito da Marco: Ho dovuto spostare il mio contatore del metano dall’interno dell’appartamento al vano esterno comune condominiale. Ho diritto alla detrazione fiscale per le spese sostenute per l’allacciamento?
Quesito di Roberta M.: Sto ristrutturando la mia casa. Ho chiesto lo spostamento del contatore del gas; posso usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione anche per questa spesa?
Risposta a Marco e Roberta: Rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione del 50% gli interventi, effettuati sull’immobile, finalizzati all’ottenimento di una maggiore sicurezza domestica, quali ad esempio la riparazione di impianti insicuri, la sostituzione di tubi del gas, l’installazione di apparecchi per la rilevazione di presenza di gas inerti e, si ritiene, anche lo spostamento, con relativi costi di manutenzione, del contatore del gas che normalmente viene effettuato appunto per esigenze di sicurezza.

Quesito Eliana Zanoni: ho acquistato a fine 2013 un appartamento (ristrutturato interamente nel 2010) e gradirei avere informazioni in merito ai benefici fiscali di cui posso godere per alcuni lavori necessari che descrivo:

  • sanificazione, per problemi di umidità da infiltrazione d’acqua, di pareti della cantina e del garage di pertinenza; entrambi i locali fanno parte della struttura del palazzo
  • installazione delle tapparelle, di cui l’appartamento è privo 
  • installazione dei sanitari (vaso, bidet e lavabo) in 2 bagni
  • demolizione parziale e ricostruzione di una parete in zona soggiorno

Di quale tipo di incentivo fiscale si può usufruire (ristrutturazione edilizia? energetica? manutenzione straordinaria?) e se l’acquisto di mobili (armadi e elettrodomestici) può rientrare nelle detrazioni.

Risposta: Innanzitutto occorre premettere che si ha diritto alla detrazione del 50% in dieci anni per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per opere di restauro conservativo e per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili residenziali e sulle loro pertinenze, pertanto rientrano anche gli interventi effettuati su cantina e garage di pertinenza. Per quanto riguarda la tipologia di spesa la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica della tipologia dell’infisso e la demolizione di pareti rientrano senza dubbio tra le manutenzioni straordinarie, mentre gli interventi mirati all’eliminazione di situazioni di degrado rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Infine relativamente all’acquisto di mobili si ricorda che è consentito usufruire della detrazione del 50% (bonus mobili) in dieci anni in presenza di una ristrutturazione edilizia (ad es. rifacimento servizi igienici, sostituzione tramezzi interni etc.), nei limiti delle spese sostenute per la ristrutturazione e con un massimale di 10.000 Euro, anche se non si esclude che a questo proposito possano essere approvati nuovi emendamenti.

Quesito di Chiara F.: Un artigiano falegname ha ridipinto le ante della mia cucina, ha realizzato un mobile pensile e un copricalorifero in legno laccati, effettuando anche smontaggio e montaggio (febbraio 2014). Nella fattura l’importo Iva è unico, del 22%: è corretto? Questi lavori rientrano in quelli detraibili fiscalmente, se collegati e saldati ad altri già svolti nel 2013?
Risposta: È corretta l’IVA a 22%. In presenza di una ristrutturazione edilizia è poi possibile usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto mobili e grandi elettrodomestici nuovi, con un tetto di 10.000 euro e nei limiti della spesa per la ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013, ha definito con precisione il tipo di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le manutenzioni straordinarie ricordiamo la realizzazione di servizi igienici, il rifacimento di scale, la sostituzione di infissi, la realizzazione di muri e cancellate, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia di unità immobiliare. Si ritiene quindi che, in presenza di una ristrutturazione, tali spese possano rientrare nel bonus mobili.

Quesito di Sara: A luglio 2013 io e il mio compagno abbiamo acquistato un appartamento in un edificio terminato nel 2009. L’appartamento è stato fermo per anni e poi acquistato da noi che abbiamo iniziato ad arredarlo. I lavori che sono stati fatti sono: costruzione di una mezza parete per dividere il locale principale, controsoffittatura in cartongesso e spostamento prese elettriche. In bagno, adiacente al locale ove sono stati fatti questi lavori, è stata eliminata la vasca per mettere una doccia (dato che lo spazio era poco) con conseguente rimozione e posa di nuove piastrelle. Tutto l’appartamento poi è stato parzialmente arredato. Ho diritto al bonus mobili? Tengo a precisare che abbiamo fatto l’acquisto della cucina (importo inferiore ai 10.000 euro) con bonifico come indicato nella circolare ufficiale.
Risposta: Si ricorda che per usufruire del bonus mobili è necessario effettuare una ristrutturazione, che può essere costituita da spese di manutenzione straordinaria come quelle sostenute; unico limite è che le spese per l’acquisto di mobili siano successive alla data di inizio lavori di ristrutturazione che può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative (qualora necessarie) oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per quanto riguarda l’importo detraibile con il bonus mobili, non può superare il totale delle spese sostenute per la ristrutturazione e comunque con un massimo di 10.000 euro.

Quesito da Marzia P.: ho fatto dei lavori di ristrutturazione presso la mia abitazione (rifacimento bagno), ho comprato la cucina, in consegna a fine gennaio. La mia domanda è: pagando la cucina 11.300 euro e avendo versato un acconto pari al 30% il 3/12 per usufruire del bonus mobili sul totale della fattura (esc.iva) devo disporre il bonifico a saldo della cucina entro il 31/12/2013? Se cosi non fosse, posso usufruire della detrazione solo per l’importo dell’acconto sommato ad altri acconti dati per altri mobili?
Risposta: A seguito della proroga del bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31/12/2014 intervenuta con la legge di stabilità, è consentito detrarre anche le spese sostenute nel 2014 rispettando il principio di cassa. Pertanto nel caso del quesito postoci, il lettore potrà detrarre l’acconto pagato nel 2013, mentre il residuo pagato nel 2014 comincerà a detrarlo con la dichiarazione del 2015 relativa al 2014. Occorre effettuare due precisazioni che emergono dal quesito: in primo luogo gli importi detraibili sono da intendersi IVA compresa, in quanto si parla di spesa complessiva sostenuta, in secondo luogo il massimale di 10.000 euro – se riconfermato per il futuro – opera complessivamente su tutti gli acquisti di mobili sostenuti relativamente alla ristrutturazione indipendentemente dall’anno di pagamento.

Quesito di Giusi: Ho eseguito lavori di manutenzione straordinaria iniziati nel marzo 2013 e per i quali è stata fatta a settembre comunicazione di chiusura lavori al comune; siccome ho altre prestazioni da fatturare tra cui anche l’acquisto mobili, posso ancora usufruire delle eventuali detrazioni sebbene i lavori siano stati chiusi e quindi i relativi pagamenti avverranno nel 2014 in questo caso come funziona per le detrazioni?
Risposta: Innanzitutto confermiamo che la legge di stabilità ha provveduto, tra l’altro, a prorogare il bonus mobili ed elettrodomestici a tutto al 31/12/2014. Si potrà detrarre le spese sostenute nel 2014 in 10 rate annuali a partire dalla dichiarazione 2015 relativa al 2014. Si ricorda inoltre che per usufruire del bonus mobili è necessario che le spese per l’acquisto di mobili siano successive alla data di inizio lavori di ristrutturazione che può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative (qualora necessarie) oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non rilevando in alcun modo né il momento in cui sono sostenute le spese di manutenzione straordinaria né – si ritiene – il fatto che i medesimi lavori di manutenzione straordinaria siano stati chiusi.

Quesito Virna P.: Vi chiedo cortesemente dei chiarimenti circa i continui cambiamenti in fatto di bonus mobili (limitazioni e poi eliminazione dei vincoli di spesa). Come si fa a capire davvero di che cosa si deve tenere conto?
Risposta: In effetti inizialmente la mancata conversione del decreto salva Roma ha generato parecchi problemi interpretativi sull’argomento, proviamo quindi a ricapitolare ed a trarre qualche conclusione. La legge di stabilità per il 2014, come già ricordato in alcune nostre risposte, ha introdotto il vincolo che le spese relative all’acquisto di mobili non possono superare le spese di ristrutturazione che, come è noto, costituiscono il presupposto necessario per usufruire del bonus mobili. L’art. 1 c. 2, lett. a) del D.L. 151/2013 (cosiddetto Salva Roma bis) aveva eliminato tali limiti ripristinando quindi, momentaneamente, lo status quo ante: tuttavia la mancata conversione in legge entro sessanta giorni del suddetto decreto ha fatto sì che attualmente siano in vigore i limiti indicati nella legge di stabilità di cui sopra; peraltro tali limiti non sono stati eliminati nemmeno dal D.L. 16/2014 (cosiddetto Salva Roma ter) pubblicato in G.U. il 6/3/2014. Resta aperto il problema delle operazioni poste in essere nel periodo di 60 giorni in cui il D.L. 151/2013 è rimasto in vigore (gennaio-febbraio 2014). L’art 77 della costituzione stabilisce che i decreti non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione in G.U. perdono efficacia sin dall’inizio (ex tunc), ma è data facoltà alle camere di regolamentare con leggi specifiche i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Come si può ben vedere la situazione è estremamente complessa e verrebbe ulteriormente complicata qualora si tenesse in considerazione quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente in relazione ai comportamenti in buona fede del contribuente. Si attendono pertanto nuovi interventi normativi che riordinino la questione.

NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori. 

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