Eccone alcune domande dei nostri lettori cui risponde oggi Micaela Chiruzzi, commercialista, Studio commerciale e tributario Chiruzzi, (studiochiruzzi@libero.it)
Domanda di Daniela B. su detrazioni fiscali e bonus mobili: A breve procederò all’acquisto di una nuova cucina e con l’occasione effettuerò alcuni lavori nella stessa. In particolare: sostituirò il pavimento, molto probabilmente modificherò l’impianto idraulico ed elettrico, cambierò la porta della cucina, sostituirò il davanzale della finestra e una portafinestra, anch’essa presente nella cucina, con una porta finestra blindata. Dovendo eseguire questi lavori e volendo anche usufruire delle detrazioni fiscali. Vi chiedo: se rientrano tra i lavori detraibili e/o danno diritto al bonus mobili? È necessario preparare documentazione ad hoc per il comune (CIL, CILA, etc.)?
Risposta: Preliminarmente occorre mettere in chiaro che tra gli interventi di manutenzione, solo quelli classificati come “straordinari” possono sfruttare la detrazione fiscale del 50%. I piccoli interventi, che rientrano nel novero della manutenzione ordinaria, invece, non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale. La sola sostituzione di pavimenti non rientra fra i lavori di manutenzione straordinaria, tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile – come in questo caso il rifacimento dell’impianto elettrico e sanitario – anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta. Non è richiesto alcun alcun obbligo di notifica verso il Comune per la sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno, così come per la messa a norma degli impianti elettrici obsoleti. Tali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sulla sua unità immobiliare le danno diritto anche al Bonus Mobili. Il Decreto Legge n.63 del 04/06/2013 e successive modifiche ha esteso anche a tutti i mobili ed arredamenti, la detrazione fiscale IRPEF del 50% per chi effettua dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione entro il 31 Dicembre 2016. Si evidenzia che per poter beneficiare della detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di beni (mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+) finalizzati all’arredo di immobili per i quali si fruisce della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite carte di debito (es. bancomat), carta di credito, bonifico bancario o postale. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per fruire del bonus mobili è necessario che la data di inizio lavori deve essere precedente alla data di acquisto dei mobili, mentre il pagamento delle spese per la ristrutturazione possono essere sostenute successivamente.
Domanda di Fabio O.: Volevo sapere se l’importo massimo di detrazione di €.96.000,00, è inclusa l’iva o è imponibile?
Risposta: È così; infatti l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta che grava sui privati consumatori, per i quali rappresenta un costo della ristrutturazione a tutti gli effetti. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il limite per la ristrutturazione va considerato Iva inclusa.
Domanda di Edoardo sulla detrazione fiscale sui contatori acqua: La fattura per la sostituzione dei contatori dell’acqua fredda e l’installazione di nuovi per l’acqua calda la posso portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi nella misura del 50%?. Si tratta di messa a norma dell’impianto idrico del mio appartamento sito in un condominio, ed è autorizzata dall’amministratore.
Risposta: Sì la messa a norma di un impianto rientra tra quelle che danno diritto alla detrazione del 50%.
Domanda di Gabriele M. su Iva e detrazione per unione due appartamenti: sto unendo due appartamenti adiacenti. I lavori da eseguire sono apertura muro portante, rifacimento bagno (sanitari, modifiche tubature e rivestimenti), installazione inferriate, rifacimento pavimenti per entrambe gli appartamenti. Se acquisto privatamente e non tramite impresa, posso avere Iva agevolata al 10%? Posso anche detrarre il 50% per tutti questi lavori?
Risposta: l’acquisto da un privato è un’operazione non soggetta ad Iva ai sensi degli art. 1,2,4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Rimangono esclusi dal bonus del 50% gli acquisti da venditori privati e i lavori effettuati non da imprese.