I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. È il bonus ristrutturazione pari al 50% delle spese sostenute su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Detrazione fiscale per ristrutturazione
La detrazione, spalmata in dieci anni, viene suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto. Ma sono tanti i dubbi che ci vengono posti in merito. In questo articolo rispondiamo a due diversi lettori che ci hanno rivolto domande differenti ma affini, precisando ancora una volta chi sono i soggetti che possono fruire della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia.
Domanda di Michele F. Se cedo il sottotetto a mia figlia e lei lo recupera e ristruttura per trasformarlo in abitazione, può usufruire lei delle agevolazioni fiscali (50/65%)?
Ristrutturazione: chi ha diritto alla detrazione fiscale
Come si legge nella guida dedicata alla ristrutturazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. In sostanza trattasi di:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
È bene precisare infine che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.