Bonus e detrazioni fiscali per l’acquisto del box di pertinenza dell’abitazione, cedolare secca, Iva agevolata e detrazione per sostituzione caldaia… Sono sempre tanti gli argomenti su cui i lettori ci chiedono chiarimenti. Alle seguenti domande risponde il nostro esperto Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it.
Domanda di Anna: sto acquistando da un privato un appartamento con box, costruito nel 2005. Io sono il terzo proprietario. Che cosa mi deve rilasciare il vecchio proprietario per poter detrarre il box.
Risposta: Dopo le modifiche intervenute nel 2011 con il DL 138/2011, in caso di cessione dell’immobile, le quote di agevolazione non ancora utilizzate passano all’acquirente a meno che nell’atto di vendita venga espressamente stabilito che permangono in capo al venditore. Tuttavia, nel caso in questione, se il box è stato costruito nel 2005 e la detrazione è decennale, l’ultimo anno dovrebbe essere stato il 2014 e quindi alcuna detrazione dovrebbe spettare al nuovo proprietario.
Domanda di Riccardo: Io e la mia famiglia abitiamo in un appartamento in affitto da 18 anni con la formula ad “adeguamento ISTAT annuale”. Il contratto di locazione è stato tacitamente rinnovato nel 2013 con formula 4+4. Volevamo sapere se c’è la possibilità di poter richiedere la trasformazione da ISTAT a cedolare secca e se tale proposta può ritenersi conveniente.
Risposta: Il proprietario può esercitare l’opzione per la cedolare secca mediante il modulo RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, quindi anche a contratto in corso previa comunicazione per raccomandata all’inquilino. I vantaggi per l’inquilino sono: la non applicazione dell’aggiornamento ISTAT e l’eliminazione del pagamento annuale dell’imposta di registro che non è dovuta nel caso di contratti con cedolare secca. Si ribadisce che tale opzione può essere esclusivamente esercitata dalla proprietà e che nessuna scelta può essere fatta dall’inquilino.
Domanda di Diego P.: Mi trovo costretto a sostituire una caldaia a gas metano in quanto difettosa dalla nascita e di cui la casa madre non risponde nonostante sia in funzione da soli 2 anni e mezzo. Vorrei sapere se posso richiedere Iva agevolata al 10% in quanto manutenzione straordinaria e poi successivamente portarla anche in detrazione al 50% in dieci anni.
Risposta: Nel caso di acquisto di beni di valore significativo (ascensori, sanitari, caldaie, sanitari e rubinetterie eccetera) l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino alla concorrenza del valore della prestazione. Ad esempio: costo totale della sostituzione della caldaia 10.000 euro di cui prestazione di servizi per l’installazione ed altri lavori connessi 2.000 euro e costo della caldaia 8.000 euro; in tal caso l’IVA al 10% si applica solamente alla prestazione di servizi e a 2.000 euro di caldaia. Sulla restante parte di costo della caldaia di 6.000 euro si applica l’IVA al 22%. L’importo per il quale usufruire dell’agevolazione è il totale pagato comprensivo di IVA.
Domanda di Carlo T.: Devo installare la colonna gas che parte dall’allaccio diretto in strada fino al mio appartamento dove il gestore gas della mia città predisporrà la presa gas per poi mettere il contatore. Posso detrarre le spese?
Risposta: In base al tenore del quesito sembrerebbe trattarsi di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale si ha diritto alla detrazione del 50% in dieci anni, ovviamente previo pagamento con bonifico cosiddetto “parlante” (cioè con gli estremi della legge di riferimento, il codice fiscale di chi usufruirà della detrazione, gli estremi della fattura e dei dati anagrafici dell’impresa che effettua i lavori).