Comunione dei beni o separazione?

Pro e contro per scegliere il regime adatto, ricordando che la comunione dei beni scatta automaticamente all'atto del matrimonio.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 05/01/2021 Aggiornato il 05/01/2021
Comunione dei beni o separazione?

Con il matrimonio, il regime patrimoniale ordinario (cioè automatico) è quello della comunione dei beni, attraverso il quale marito e moglie diventano ciascuno proprietario al 50% dei beni acquistati durante il matrimonio. Il patrimonio familiare ha, quindi, natura comune ed entrambi i coniugi possono accedervi in egual misura, partecipando equamente alle spese. Non tutti i beni, però, dopo il matrimonio diventano automaticamente “condivisi”. Quelli personali, infatti, restano di titolarità esclusiva.

Che cosa dice la legge sulla comunione dei beni

Prima dell’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, con il matrimonio i coniugi accedevano automaticamente al regime legale della separazione dei beni. Marito e moglie, quindi, rimanevano ciascuno titolare esclusivo dei propri beni, compresi quelli che avevano acquistato dopo il matrimonio.
La legge 151/75 ha rivoluzionato il sistema, introducendo come regime legale la comunione dei beni: la coppia è comproprietaria dei beni acquistati dopo il matrimonio e, qualora volesse optare per la separazione dei beni, dovrà farne esplicita richiesta. Infine, con il ddl Cirinnà (legge 76/2016), la coppia di fatto (convivenza more uxorio) può accordarsi e regolamentare i propri rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un patto di convivenza.

Esempi di beni comuni

  • quelli acquistati dai coniugi durante il matrimonio (abitazione, auto, mobili ecc..)
  • le aziende costituite dopo il matrimonio, nonché quelle gestite da entrambi i coniugi, anche se appartenenti a un solo coniuge
  • i frutti dei beni appartenenti a ciascun coniuge (per esempio, i canoni d’affitto derivanti dalla locazione di un appartamento di proprietà di uno dei due coniugi).

Esempi di beni di titolarità esclusiva

  • le proprietà di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio
  • i beni acquisiti dopo il matrimonio per successione o donazione
  • i beni strettamente personali di ciascun coniuge e i loro accessori
  • i beni strumentali all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Quando decade il regime di comunione dei beni

  • se, dopo il matrimonio, si opta per la separazione dei beni ricorrendo a una convenzione stipulata da un notaio
  • morte di uno dei due coniugi
  • annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • separazione consensuale (personale) e separazione giudiziale
  • fallimento di uno dei due coniugi.

 

Pro e contro della comunione dei beni

PRO
In caso di separazione della coppia o divorzio, i beni comuni vengono suddivisi tra i due coniugi e non c’è il rischio che uno dei due resti senza nulla.

CONTRO
La gestione patrimoniale è più complessa.
Nel caso in cui uno dei due coniugi abbia contratto debiti per esigenze personali (che esulano dalla gestione familiare), il creditore può rivalersi, seppure in via sussidiaria, sui beni comuni, ma solo per quanto riguarda la metà attribuibile al debitore.

Pro e contro della separazione dei beni

La separazione dei beni era il regime legale prima della legge 151/75, oggi invece è quello alternativo alla comunione. Prevede che ciascun coniuge, dopo le nozze, resti titolare dei beni di sua proprietà, compresi quelli acquistati personalmente durante il matrimonio. L’articolo 215 del Codice civile, infatti, dispone che «i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio». Trattandosi di un regime alternativo a quello legale, per attuarlo è necessario che prima, durante o subito dopo il matrimonio la coppia ne faccia richiesta. Prima del matrimonio i coniugi possono firmare un atto dinanzi al notaio; durante la cerimonia è necessaria la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile; dopo il matrimonio occorre stipulare una convenzione dal notaio, da allegare all’atto di matrimonio.

PRO

  • La gestione patrimoniale è semplice.
  • In caso di fallimento del coniuge libero professionista, il patrimonio dell’altro è salvo.
  • In caso di morte di un coniuge, l’altro può comunque accedere alla pensione di reversibilità e all’eventuale eredità.
  • In caso di separazione della coppia o divorzio ciascun coniuge mantiene il proprio patrimonio.
  • Ciascun coniuge può usufruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione al proprio immobile.
  • I coniugi possono decidere ugualmente di avere uno o più beni in comune, ricorrendo alla cointestazione della proprietà acquistata.

CONTRO

  • La scelta non è automatica, ma serve presentare un’esplicita richiesta.

 

Per la coppia non sposata?

La legge 76/2016 – Cirinnà, oltre ad aver introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha anche disciplinato la convivenza tra persone di sesso opposto. Senza unirsi in matrimonio, si può sottoscrivere un contratto di convivenza e regolamentare le proprietà del patrimonio della coppia e la suddivisione delle spese come meglio si desidera. A differenza di quanto avviene con il matrimonio, però, in questo caso ogni aspetto va concordato e sottoscritto da un avvocato o notaio.

Il fondo patrimoniale
A prescindere dalla scelta, comunione o separazione dei beni, i coniugi possono anche costituire un fondo patrimoniale nel quale destinare determinati beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito), per far fronte alle esigenze della famiglia. Significa apporre su tali beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.
Il fondo può essere costituito dai coniugi, oppure da un terzo soggetto ma con l’accettazione dei coniugi, dinanzi a un notaio e in presenza di due testimoni.
La stipula della convenzione sarà quindi annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.
Per alienare o per poter disporre dei beni del fondo, è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli minori, oltre al sì della coppia, occorre l’autorizzazione del giudice.
Per quanto riguarda i rapporti con eventuali creditori, i beni contenuti nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia, non da quelli del singolo coniuge.
Il fondo, infine, cessa di esistere in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ma, in presenza di figli minori, il fondo continuerà a esistere fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.

Un solo coniuge firma il rogito d’acquisto di una casa? L’immobile è comunque di entrambi
In regime di comunione dei beni, anche se il rogito d’acquisto di un appartamento viene firmato soltanto da uno dei coniugi, l’altro è comunque comproprietario dell’immobile. Lo ha chiaritola Corte di Cassazione con la sentenza del 14 maggio 2018, n. 11668. La comunione dei beni, infatti, prevede che i coniugi siano contitolari al 50% dei beni acquistati durante il matrimonio e ciò vale anche se l’acquisto è concluso da un solo coniuge. Nel caso in oggetto, anche se il rogito dal notaio è stato firmato soltanto dal marito, per esempio, il bene appartiene anche alla moglie nella misura del 50%.
Per escludere un coniuge dalla comproprietà, è necessario che questi rinunci esplicitamente, dinanzi a un notaio, alla sua parte. La dichiarazione, per essere valida, va riportata nell’atto di acquisto.

 

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

 

Tratto dal numero di ottobre 2019 di Cose di Casa

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