comprare casa accendendo un mutuo è una scelta praticata nella maggioranza dei casi quando non si ha la liquidità sufficiente per effettuare la compravendita. Vediamo che cosa si può scaricare del mutuo nel 730 oltre alla nota detrazione degli interessi passivi.
Nel caso di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, intesa come l’alloggio in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, l’intestatario del mutuo può godere di una detrazione Irpef pari al 19% di quanto pagato per gli interessi passivi, entro un importo massimo di 4.000 euro, il che si traduce in una detrazione massima di 760 euro.
Oltre agli interessi passivi pagati sul mutuo si possono però portare in detrazione anche gli oneri accessori al mutuo, che sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi:
- l’importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato)
- la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato
- le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica,
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.
Le spese notarili inoltre includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Non si possono detrarre invece le spese di assicurazione dell’immobile.
Il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo e nel caso si tratti di una coppia di coniugi che abbiano acquistato l’abitazione congiuntamente, ciascun coniuge può detrarre gli interessi solo per la propria quota, per un importo massimo di 2.000 euro: nel caso invece che uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.