Il commercialista risponde su Iva agevolata, detrazioni per ristrutturazioni e bonus mobili

Il commercialista fa chiarezza in materia fiscale. Ecco le risposte ai nostri lettori su Iva agevolata, detrazioni per ristrutturazioni e bonus mobili.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 10/09/2014 Aggiornato il 10/09/2014
Il commercialista risponde su Iva agevolata, detrazioni per ristrutturazioni e bonus mobili
  • Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Giancarlo B.: Mio padre, ora deceduto, aveva fatto costruire un box interrato vicino alla casa. Può mia madre continuare a prendere le detrazioni del 50% previste dalla legge? 
Risposta: Assolutamente sì, le quote residue di detrazioni seguono l’immobile, quindi sua madre, in quanto erede del box, potrà detrarre la parte residua delle spese di ristrutturazione.

Domanda di Carmen C.: L’IVA è agevolata per l’acquisto e la posa di piastrelle e dei sanitari per la ristrutturazione del bagno? Se si, è subordinata al rilascio della DIA da parte del Comune?
Risposta: Non vi è alcun rapporto tra la DIA e l’aliquota IVA agevolata. Per gli interventi di recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è sempre prevista l’applicazione dell’IVA al 10%. Invece, per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria bisogna fare un distinguo: le prestazioni di servizi effettuate sugli immobili residenziali sono assoggettate ad aliquota del 10% mentre le cessioni di beni sono assoggettate ad IVA ridotta solo se la relativa fornitura è effettuata all’interno di un contratto di appalto. Tuttavia, nel caso in cui l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori, sanitari, caldaie, sanitari e rubinetterie ecc) l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino alla concorrenza del valore della prestazione. Ad esempio: costo totale del rifacimento del bagno 4.000 Euro, prestazione di servizi 1.500 Euro e costo dei sanitari 2.500 Euro; in tal caso l’IVA al 10% si applica solamente alla prestazione di servizi e a 1.500 Euro di sanitari. Sulla restante parte di costo dei sanitari di Euro 1.000 si applica l’IVA ordinaria, attualmente al 22%.

Domanda di Silvio N.: Vorremmo ristrutturare il nostro appartamento con 3 tipologie di intervento: coibentare una veranda chiusa in legno già condonata nel 2006 acquistando dei doppi vetri e sostituendo il tetto in policarbonato con una struttura in legno e pannelli isolanti; ampliare la volumetria di una cameretta demolendo una parete in cartongesso e ricostruendone una nuova per ingrandire la stanza; sostituire i mobili della cameretta e della cucina. Consultando la documentazione pubblicata, non riesco a determinare quali interventi sono ammessi alla detrazione ed in quale misura.
Risposta: Per essere più precisi bisognerebbe conoscere dettagliatamente i tipi di intervento, così da farli rientrare nelle singole categorie. Da una sommaria lettura si ritiene che il primo intervento possa rientrare nel “risparmio energetico”, quindi con detrazione del 65% in dieci anni per pagamenti effettuati entro il 31/12/2014, 50% per il 2015 e 36% dal 2016. Si ricorda che per questo tipo di interventi sono necessarie alcune specifiche comunicazioni all’ENEA, comunicazioni delle quali in genere si occupano direttamente le imprese che effettuano gli interventi. Il secondo intervento sembra ricadere in una classica ristrutturazione edilizia, per la quale si ha diritto a una detrazione del 50% in dieci anni fino al 31/12/2014, 40% per il 2015 e 36% dal 2016. Infine, la sostituzione di mobili, purché in presenza di una ristrutturazione edilizia di cui al punto precedente, è detraibile fino ad un massimo di 10.000 euro in 10 anni, per acquisti effettuati entro il 31/12/2014. I pagamenti devono tassativamente essere effettuati con apposito bonifico bancario a seconda del tipo di detrazione di cui si vuole usufruire.

Domanda di Matteo C.: ho compilato un bonifico per opere di ristrutturazione, inserendo il codice fiscale mio e di mia moglie, in quanto il conto corrente è cointestato ed entrambi possiamo godere della detrazione fiscale. La fattura a cui fa riferimento è però intestata solo a mio nome. Vorrei sapere se ciò comporta la perdita del bonus fiscale.
Risposta: La soluzione migliore sarebbe rifare la fattura con l’intestazione corretta, così da sgomberare il campo da tutti i dubbi. Qualora ciò non fosse possibile, può venire in aiuto la Circolare Ministeriale 20/2011, che stabilisce che nel caso la fattura sia intestata ad un solo comproprietario, mentre la spesa è stata sostenuta da entrambi, la deduzione spetta anche al soggetto non indicato in fattura purché sulla fattura stessa venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Domanda di Giacomo: Nel mio condominio sono stati effettuati lavori straordinari di bonifica amianto per incapsulamento. È possibile beneficiare dell’IVA agevolata ( L. 488/99 art.7)?
Risposta: L’IVA agevolata del 10% è sempre applicabile sulle manutenzioni effettuate su parti comuni di condomini a prevalente uso abitativo: per usufruire dell’aliquota ridotta è sufficiente rilasciare, all’impresa che effettua l’intervento, una dichiarazione che attesti tale requisito.

Domanda di Lorena G.: Sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione nel nostro condomio. Essendo l’appartamento intestato sia a me che a mio marito, vorrei sapere se siamo obbligati a detrarre le spese per il 50% ciascuno oppure se può detrarle al 100% uno solo di noi.
Risposta: La spesa di ristrutturazione può essere integralmente detratta dal comproprietario che ha sostenuto la spesa: non è obbligatorio rispettare la percentuale di proprietà dell’immobile ma l’effettivo sostenimento della spesa stessa.

Domanda di Leonardo I.: A novembre 2013 ho installato nella mia abitazione 5 condizionatori a pompa di calore pagando con bonifico e con la causale di ristrutturazione edilizia. Posso usufruire della detrazione del 50% in 10 anni, considerato che l’installazione dei climatizzatori è avvenuta in assenza di ristrutturazione dell’abitazione?
Risposta: Dall’1/1/2008 l’agevolazione, fino un massimo di 30.000 Euro, spetta anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Tali interventi non sono assolutamente subordinati al sostenimento di spese di ristrutturazione edilizia, ma danno diritto autonomamente ad una detrazione del 65%, in dieci anni, del costo sostenuto. Si ricorda che a fine lavori è necessaria l’asseverazione di un tecnico e bisogna trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dal collaudo, una scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Tale comunicazione va trasmessa esclusivamente in via informatica attraverso il sito http://www.acs.enea.it

Domanda di Emanuela P.: Sto ristrutturando un appartamento per mia figlia in un’abitazione in cui i miei genitori sono comproprietari. Le fatture le sto intestando ai miei genitori, che dovranno effettuare la detrazione fiscale. Mia mamma però ha un Irpef basso, mentre mio papà detrae già la fattura per la casa di ricovero. Posso continuare in questo modo o è meglio intestare le fatture a mia sorella che convive con i miei genitori? Mia figlia ovviamente non pagherà nessun affitto.
Risposta: Possono fruire dell’agevolazione, oltre ai proprietari e ai nudi proprietari, anche i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i locatari, i comodatari, i soci di cooperative, il familiari conviventi (purché bonifici e fatture siano a loro intestati). Pertanto è necessario che non solo le fatture siano intestate al familiare convivente, ma che questi sostenga effettivamente la spesa mediante bonifico.

Domanda di Pasquale P.: Ho acquistato un nuovo appartamento che mi dovrebbero consegnare ad aprile 2015. Posso usufruire del bonus mobili? A casa consegnata, inoltre, dovrei effettuare dei lavori per installare telecamere interne? È possibile usufruire dell’agevolazione anche per questi lavori?
Risposta: Non è possibile usufruire del bonus mobili per un appartamento di nuova costruzione, ma è necessario che vi sia una ristrutturazione edilizia o una manutenzione straordinaria o un risanamento conservativo dell’immobile: non si ritiene che l’installazione di telecamere interne rientri in questa casistica, pertanto non dà diritto ad usufruire del bonus mobili.

Domanda di Guido: Sto per ristrutturare un appartamento e, dopo aver letto la guida dell’Agenzia delle Entrate, vorrei un chiarimento in merito ai materiali e beni acquistati per tale ristrutturazione. La guida specifica che “non si può applicare l’IVA agevolata al 10% ai materiali e beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori” e “ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente”. Dato che vorrei poter scegliere in prima persona (e senza vincoli da parte della ditta che eseguirà i lavori) tali materiali (sanitari, rubinetterie, pavimenti, serramenti, ecc) come posso accordarmi con la ditta in modo che gli stessi rientrino nelle agevolazioni IVA? Inoltre, visto che le agevolazioni per il recupero edilizio non sono cumulabili con quelle per il risparmio energetico, posso nel primo caso inserire i climatizzatori? In caso di risposta negativa a quest’ultima domanda, per godere dell’IVA agevolata almeno sulla manodopera (prestazione di servizio), posso ricorrere al subappalto? e come?
Risposta: Per quanto riguarda l’acquisto di materiali è normale prassi sceglierli e farli acquistare dalla ditta che effettuerà il lavori, la quale poi li rifatturerà al committente, unitamente ai lavori di ristrutturazione, con IVA 10%. Qualora il valore di tali beni superi il valore della prestazione di servizi fornita, l’aliquota agevolata spetta fino alla concorrenza dei valori. Cioè costo totale 8.000, prestazione lavorativa 3.000 costo rubinetterie 5.000: l’aliquota del 10% si applica solamente su 6.000 (3.000+3.000), sui restanti 2.000 si applica l’aliquota del 22%. I climatizzatori possono rientrare – quando presentano particolari caratteristiche tecniche – tra le spese che danno diritto alla detrazione del 65% per il risparmio energetico. Ovviamente, qualora non rientrino, è sempre possibile considerarli fra gli interventi che godono della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.

NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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