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Ecobonus e ristrutturazione, due diverse detrazioni fiscali accomunate, a precise condizioni, da un adempimento in particolare, la comunicazione all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Ecobonus e invio comunicazione all’Enea
Per ottenere l’ecobonus, la detrazione fiscale al 65 o al 50% per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, tra gli adempimenti richiesti vi è anche l’invio all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), indicando il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
Bonus ristrutturazione e comunicazione all’Enea
Come per l’ecobonus, anche alcuni lavori di ristrutturazione volti al risparmio energetico devono essere comunicati all’Enea. Sono soggetti all’obbligo difatti i dati riguardanti l’acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetia A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per i quali si fruisce del “bonus mobili”. L’invio deve avvenire attraverso il sito https://detrazionifiscali.enea.it ed entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, che nel caso degli elettrodomestici si può considerare come la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Enea: due pratiche, dati doppi?
A questo proposito vi proponiamo la domanda di un lettore cui l’Enea risponde chiarendo cosa si debba fare nel caso si debbano compilare due pratiche Enea, una per la ristrutturazione che può beneficiare del relativo sconto fiscale del 50% e quella per Ecobonus.
Domanda di Giovanni C.: “Ho ristrutturato lo scorso anno (fine lavori settembre 2018) una casa acquistata a maggio 2018. Ho presentato la dichiarazione dei redditi, usufruendo delle detrazioni fiscali del 50% per la ristrutturazione, bonus mobili e ecobonus (per termovalvole intelligenti, finestre, porta blindata, isolamento di alcune parti). Ma solo a 730 presentato mi è venuto un dubbio? Dato che dal 2018 si deve inviare dichiarazione a Enea anche per la ristrutturazione, volevo capire se è giusto aver messo in questa solo gli elettrodomestici della cucina (come richiesto dal modulo online) e in quella per Ecobonus tutto il resto. In caso di errore, leggo sulla mia pratica che si poteva entrare e modificarla entro i termini della presentazione del 730. Abbiamo paura di aver sbagliato la dichiarazione del Ristrutturazione… Potete chiarirmi la situazione e se rischio qualche multa?”
Risposta degli esperti di Enea: Da quanto scrive il lettore sembra tutto corretto. Per quanto riguarda il bonus casa (interventi che utilizzano le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie – ex DPR 917/86) ad ENEA vanno trasmessi solo i dati degli interventi di efficienza energetica e o utilizzo delle fonti rinnovabili che non accedono alle detrazioni per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (Ecobonus – ex legge 296/2006).