Detrazione per ristrutturazione: si possono iniziare i lavori prima del rogito?

Se i compratori di un appartamento hanno autorizzazione dei proprietari a iniziare i lavori prima del rogito, possono farlo in modo legittimo? E poi possono avere la detrazione del 50% per ristrutturazione? Ecco la risposta ad una domanda di un nostro lettore.

Monica Mattiacci
A cura di Monica Mattiacci
Pubblicato il 14/03/2018 Aggiornato il 08/08/2018
Detrazione per ristrutturazione: si possono iniziare i lavori prima del rogito?

La detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione al 50% spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai locatari o comodatari. E se si intende acquistare casa e si vogliano iniziare prima i lavori, senza attendere la firma definitiva del rogito, si potrà avere la detrazione? Facciamo chiarezza rispondendo ad una domanda di un nostro lettore: se prima del rogito, con compromesso firmato, i compratori di un appartamento hanno autorizzazione dei proprietari a iniziare i lavori di ristrutturazione prima del rogito, possono godere lo stesso poi della detrazione del 50%?

Come precisa l’Agenzia delle Entrate, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile
  • esegue gli interventi a proprio carico
  • è stato registrato il compromesso.

Per coloro che invece acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Si ricorda che l’agevolazione fiscale in oggetto è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018, sempre con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

I lavori che danno diritto alla detrazione sono:

  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • recupero edilizio.

Per avere la detrazione basta pagare i lavori con bonifico bancario o postale parlante, conservare la ricevuta del bonifico, insieme alle fatture e altri documenti richiesti (comunicazione all’Asl, ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, ecc) e indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. La detrazione infatti viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La legge di bilancio 2018 inoltre ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

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