Condominio: le parti comuni da dichiarare nel 730

Quali sono le parti del condominio da dichiarare nella dichiarazione dei redditi? Partiamo dalla domanda di una lettrice...

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È frequente il caso di condomini cittadini in cui la portineria è stata adibita ad abitazione e affittata. In questi casi, i condomini devono inserire nella dichiarazione dei redditi il reddito proveniente dalla locazione della ex portineria, ciascuno secondo i millesimi di proprietà con una quota che l’amministratore comunica ogni anno. A volte però può capitare che si sia inconsapevolmente proprietari di altre quote di parti condominiali, come è accaduto alla nostra lettrice Sabrina M. il cui commercialista ha rilevato da una visura catastale che risultava proprietaria all’1,8% di due cantine condominiali, cosa che non ha mai dichiarato nel 730. Che fare in casi come questo?

Ho da poco acquistato un nuovo appartamento e dopo aver fatto una visura all’Agenzia delle Entrate è risultato che nella vecchia casa che devo vendere sono proprietaria per l’1,8% di due cantine condominiali. Non avendo avuto riscontro di ciò dall’amministratore, mi domando se in passato avrei dovuto dichiarare qualcosa e pagare. Ora sto per vendere e vorrei anche capire cosa dire a eventuali acquirenti.

Gli immobili di proprietà vanno sempre dichiarati nella dichiarazione dei redditi ma, se risulta dal modello 730  che non producono reddito scatta l’esonero. Esattamente come nel caso citato del possesso del solo 1,8% di una rendita di € 15,00, una cifra per la quale il pagamento non sussiste, essendo meno di € 1,00. 

Come scrive l’Agenzia delle Entrate  nelle istruzioni al modello 730, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere infatti dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro.

In via generale per quanto riguarda gli immobili da dichiarare nella denuncia del redditi, l’Agenzia delle Entrate precisa che non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli
  • le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo
  • le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata
  • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile.
  • le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

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