Acquisto di immobili contigui: c’è l’agevolazione prima casa?

In tema di compravendita immobiliare, si può fruire dell'agevolazione prima casa in caso di acquisto di due appartamenti contigui?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 19/07/2018 Aggiornato il 19/07/2018
Agevolazione

Quando si acquista casa, se vengono soddisfatti determinati requisiti, si ha diritto all’agevolazione prima casa, che permette di pagare imposte ridotte sia nel caso di acquisto da impresa che da soggetto privato. L’immobile deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:  A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini) e A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). L’agevolazione “prima casa” non è ammessa invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare. Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Un nostro lettore ci ha chiesto: Vorrei acquistare due appartamenti contigui e volevo sapere se posso beneficiare delle agevolazione “prima casa”.

Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se l’abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa e e in presenza di tutte le altre condizione previste. Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.

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