Ecobonus e bonus mobili. Il parere del commercialista

Alle vostre domande sulle detrazioni fiscali casa del 50% e 65% risponde il nostro esperto commercialista.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 01/11/2013 Aggiornato il 01/11/2013
Ecobonus e bonus mobili. Il parere del commercialista

Risponde Davide Maestroni, Studio Maestroni di Milano, maestroni@deblasiomaestroni.com

Quesito di Maria B.: Vorrei chiedere se è possibile usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di mobili avendo una detrazione nel 730 di 268 euro per una fattura pagata il 28/11/2012 relativa a una manutenzione ordinaria per tinteggiatura del vano scale condominiale. Le ristrutturazioni più importanti sono state effettuate negli anni precedenti.
Risposta: Le spese di ristrutturazione sostenute dal condominio non danno diritto al singolo condomino di fruire anche del bonus mobili, che resta invece utilizzabile dal Condominio per l’acquisto degli arredi per gli spazi comuni.

Quesito di Giovanni F.: Volevo sapere se iniziando dei lavori di completamento e ristrutturazione di un fabbricato grezzo (con relativa Scia di inizio lavori fine settembre e fine lavori previsti per il mese di maggio 2014 e relativi pagamenti con bonifici bancari, sicuramente da pagare da dicembre 2013 a tutto il  2014) si ha diritto alla detrazione fiscale del 50% sulla ristrutturazione e del 65% per efficienza energetica.
Risposta: La risposta al quesito risulta essere abbastanza articolata, perché legata allo stato catastale del bene oggetto di ristrutturazione e pertanto si consiglia la verifica sulla possibilità di usufruire del bonus con l’ausilio di un tecnico. In linea di principio, non sono mai agevolabili i costi sostenuti per una nuova costruzione di un immobile o per gli ampliamenti, ma solo per ristrutturare o demolire e ricostruire mantenendo in ogni caso le stesse forme. Si ricorda che dopo il 31.12.2013, le agevolazioni dovrebbero tornare ad assumere i precedenti limiti di spesa e detraibilità, a meno che non vengano prorogate le attuali aliquote.

Quesito di Nino J.: Sono un amministratore di condominii. Sto eseguendo la manuntezione straordinaria di una palazzina condominiale con l’installazione di “cappotto”. Uno dei condomini ha un reddito basso per pensione minima, prima casa e terreni, ma il suo reddito non produce Irpef da versare. Il commercialista ritiene che non può portare in detrazione l’agevolazione fiscale del 65 per cento. È giusto? La spesa è di circa 20mila euro per ciascun condomino.
Risposta: Le osservazioni del commercialista sono corrette, difatti laddove non vi siano imposte dovute, per effetto di detrazioni legate alla tipologia di reddito, gli oneri deducibili, tra i quali rientra anche l’agevolazione sulle ristrutturazioni, non producono alcun effetto positivo o rimborso d’imposta.

Quesito di Peppe: Mi appresto ad effettuare dei lavori di ristrutturazione in 
proprio, essendo figlio di un manovale edile in pensione.
 Ho acquistato l’immobile a luglio 2013 nel comune di Pescantina (VR) come 
prima casa ed abbiamo registrato il compromesso. Dopo il rogito, il 1-10-
2013, inizieranno i seguenti lavori :
1 Ripristino di parte del pavimento della cucina, soggiorno, corridoio e 
camera da letto (ho già la pavimentazione che ho recuperato da una vecchia 
ristrutturazione di mio padre con scatole di gres porcellanato avanzate)
 2 sostituzione di una porta con una scorrevole e in toto di tutte le maniglie di apertura porte interne 
3 sostituzione blocco apertura portocino blindato 
4 ripristino muri interni in toto con lavoro di stuccatura e pitturazione 
completo
 4 sostituzione lampadari con altri a risparmio energetico 
5 sostituzione rubinetterie  6 sostituzione tendaggi in toto
 revisione impianto elettrico ed idraulico 
7 revisione caldaia ed impianto di riscaldamento 
8 ritinteggiatura delle inferriate di balconi e infissi esterni
 9 acquisto mobili e elettrodomestici a risparmio energetico di classe A+++ . La mia domanda è la seguente: posso ottenere gli incentivi effettuando i 
lavori da me e con l’aiuto del mio babbo o devono essere effettuati da una 
ditta di ristrutturazioni? Se effettuo i lavori da solo posso comunque 
usufruire degli incentivi anche per l’acquisto degli arredi?
Risposta: Anche i lavori di ristrutturazione, eseguiti in economia, possono usufruire dell’agevolazione fiscale per la parte di costo sostenuto per l’acquisto dei materiali, purchè il pagamento avvenga con gli stessi criteri previsti dalla norma agevolativa. Dalla elencazione dei lavori esposti nella domanda, si rileva però che alcuni di essi dovranno necessariamente essere eseguiti da ditte specializzate al fine di ottenere le necessarie certificazioni obbligatorie per legge (riscaldamento, impianto elettrico). Per la verifica dei lavori soggetti ad agevolazioni, si rimanda all’elenco previsto dall’Agenzia delle Entrate e precisamente alle agevolazioni edilizie, scaricabile sempre dal sito http://www.agenziaentrate.it. Per quanto riguarda l’ulteriore “bonus mobili”, questo è usufruibile, stante la ristrutturazione da eseguirsi. È bene rammentare, così come da ulteriore Circolare del Ministero delle Finanze, che dal bonus mobili sono esclusi i tendaggi ed inclusi invece i lampadari. Infine si ricorda che mobili, lampadari ed elettrodomestici rientrano tutti nel bonus mobili con limite di spesa pari ad € 10.000.

NB Le risposte del nostro esperto forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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