Detrazioni fiscali casa: rinnovare risparmiando ancora per 3 mesi

Guida alle agevolazioni fiscali per ristrutturare, arredare e risparmiare.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 25/09/2013 Aggiornato il 25/09/2013
Detrazioni fiscali casa: rinnovare risparmiando ancora per 3 mesi

Se si interviene sulla propria casa si ha diritto a sconti fiscali consistenti che vanno dal 50% al 65%, secondo la natura dell’opera e della sua finalità. Ma fino al 31 dicembre, perché da gennaio 2014 le condizioni potrebbero essere meno vantaggiose.

Per tutti i contribuenti

Possono godere delle detrazioni in vigore tutti i contribuenti assoggettati alle imposte sul reddito (Irpef per quanto riguarda il 50%, Irpef o Ires per il 65%), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
● proprietari o nudi proprietari;
● titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
● locatari o comodatari;
● soci di cooperative divise e indivise;
● imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Con la legge 90 del 3 agosto 2013 sono stati confermati i contenuti del decreto legge 63/2013 (in vigore dal 6 giugno scorso), con qualche aggiunta interessante in scadenza però al 31/12/2013. Fino a tale data è stato prolungato il valore dello sconto 50% per le ristrutturazioni edilizie (scadeva il 30/6/2013) e incrementato al 65% quello per i lavori di risparmio energetico (che era del 55%). In più la detrazione fiscale per le ristrutturazioni è estesa anche all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile rinnovato. Queste tre forme di incentivi statali riguardano tipologie di lavori differenti, quindi per la ristrutturazione della stessa casa si può usufruire di tutti e tre, ma non è possibile godere di più di una detrazione per lo stesso lavoro.

Per accedere alle agevolazioni gli interventi devono essere eseguitisu edifici esistenti,regolarmente accatastati (o con relativa richiesta in corso) e con imu (o Ici) pagata.

 

Come si pagano le spese

È indispensabile ricorrere al bonifico, bancario o postale, detto “parlante” perché devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento. Dall’1/7/2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le Poste Italiane devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, tale ritenuta è pari al 4%.

50% per le opere di ristrutturazione

Dal 1° gennaio 2012 l’incentivo è diventato strutturale – cioè non può essere abolito – con il decreto legge n. 201/2011 (art. 4). Ma può assumere valori diversi: già per il futuro, infatti, si prevedono cambiamenti.

Valido dal 26/6/2012 al 31/12/2013 Spesa max detraibile: 96.000 euro Con uno sconto di 48.000 euro (da suddividere in 10 rate di uguale importo).

IVA

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquotaagevolata del 10%

 

I lavori “scontati”

Gli interventi per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c), d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (noto come Testo unico dell’edilizia):
manutenzione straordinaria;
● opere di restauro e risanamento conservativo;
● lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Manutenzione straordinaria

Si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti – anche strutturali – degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. La condizione: che non si modifichino volumi e superfici delle unità immobiliari e non si cambino destinazioni d’uso. Esempi:
● installazione di ascensori e scale di sicurezza;
● realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
● sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso (senza rispetto limiti di trasmittanza termica);
● costruzione o rifacimento di scale e rampe;
● interventi finalizzati al risparmio energetico (con certi requisiti rientrano nella detrazione 65%);
● recinzione dell’area privata.

Restauro e risanamento conservativo

Sono gli interventi per conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità con opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso compatibili. Esempi:
● eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado;
● adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
● apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Qui sono comprese le opere per trasformare un fabbricato in uno del tutto, o in parte diverso, dal precedente. Esempi:
● demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile;
● modifica della facciata;
● realizzazione di una mansarda o di un balcone;
● trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
● apertura di nuove porte e finestre;
● costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Attenzione alle percentuali nei vari periodi d’imposta

Per il periodo d’imposta 2012 la detrazione è: ● 36% della spesa sostenuta fino al 25/6/2012, per max 48.000 euro; ● 50% della spesa sostenuta dal 26/6/2012 al termine del periodo d’imposta per max 96.000 euro, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012. Il contribuente che fino a qulla data ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro dal 26/6/2012 al 31/12/2012 può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, al posto della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25/6/2012 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013).
Per il periodo d’imposta 2013 la detrazione è: ● 50% della spesa sostenuta per max 96.000 euro, tenendo conto, in caso di prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Dall’1/1/2014, la detrazione dovrebbe tornare alla misura ordinaria del 36%, con tetto di 48.000 euro.

Anche questi interventi

● Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
● realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune:
eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi). Per esempio: la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
● realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi touch, i computer, le tastiere espanse;
bonifica dall’amianto;
● esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione spetta anche per la riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Per esempio: la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante;
● adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
● cablatura degli edifici;
● contenimento dell’inquinamento acustico;
● conseguimento di risparmi energetici (con particolari requisiti rientrano nell’agevolazione del 65%);
● adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. In fase di conversione del Dl 63/2013 è stata introdotta la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 90/2013 – conversione del Dl 63/2013) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare;
● esecuzione di opere interne.

Altre spese

Oltre a quelle necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: ● le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
● le spese per le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
● le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
● le spese per l’acquisto dei materiali.

Manutenzione ordinaria: SOLO così si può DETRARRE

Quando fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento di servizi, la manutenzione ordinaria si può detrarre: l’insieme delle opere è cioè ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Esempi di manutenzione ordinaria:
● la sostituzione di pavimenti;
● infissi e serramenti;
● tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
● il rifacimento di intonaci interni;
● l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
● la verniciatura delle porte dei garage.

Documenti e 50%: come accedere al bonus

Da inviare
Prima di iniziare i lavori – e quando è prevista – è necessario inviare all’Azienda sanitaria locale una comunicazione con raccomandata A.R. Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Per il resto, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Da conservare
Tutte le fatture e le ricevute dei bonifici effettuati e l’eventuale comunicazione all’Asl. Inoltre si devono conservare i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:
● domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
● ricevute di pagamento dell’Imu o dell’Ici, se dovuta;
● delibera assembleare di approvazione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
● dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile ai lavori, per gli interventi effettuati dal detentore, se questi è diverso dai familiari conviventi;
● abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in merito alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

BONUS MOBILI

Anche per l’acquisto di mobili e di alcuni elettrodomestici si può usufruire della detrazione Irpef del 50%, purché siano destinati all’immobile oggetto di lavori per i quali si gode dello sconto per le ristrutturazioni edilizie: il bonus mobili è strettamente legato al bonus ristrutturazioni, ma il mobile acquistato non deve essere necessariamente destinato al locale ristrutturato.

Si recuperano 5.000 euro

Salvo proroghe, il Bonus mobili ha una durata di sei mesi e vale per gli acquisiti effettuati dal 6/6/2013 al 31/12/2013. Spesa max detraibile: 10.000 euro Sconto: 5.000 euro (da ripartire in 10 rate di uguale importo) Totale bonus casa: 106.000 euro Totale sconto: 53.000 euro (in 10 rate di uguale importo).

Valido per chi ristruttura

Questo sconto fiscale è applicabile ai mobili, ai grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. È necessario però che la data di inizio lavori della ristrutturazione sia anteriore a quella dell’acquisto dei mobili (dimostrabile con un atto di notorietà qualora i lavori non richiedano un titolo abilitativo comunale). L’agevolazione spetta ai contribuenti – persone fisiche – che, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della detrazione, i lavori di ristrutturazione possono anche essere iniziati prima della data del 6 giugno; l’importante è che, a tale data, i lavori non siano ultimati o comunque – anche se ultimati – è necessario che vengano sostenute spese dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (cioè che vengano effettuati pagamenti con bonifico bancario, bancomat o carta di credito), relative alla realizzazione di interventi di recupero edilizio. In sostanza, è necessario che l’intervento sia in corso al 6 giugno. Per il bonus mobili il pagamento può essere eseguito con bonifico “parlante”, oppure – novità più recente – con bancomat o carta di credito. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi, si gode quindi dal 2014.

65% ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici

Incrementata dal 55 al 65%, la detrazione per le opere di riqualificazione energetica potrebbe diventare permanente dal prossimo anno. Per ora scade a fine dicembre.

Valido dal 6/6/2013 al 31/12/2013 per le singole unità immobiliari; e fino al 30/6/2014 per le parti comuni di edifici condominiali, per opere che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La spesa massima detraibile è di:
● 30.000 euro per sostituzione impianti di climatizzazione invernale
● 60.000 euro riqualificazione involucro edificio e installazione solare termico
● 96.000 euro prevenzione antisismica
● 100.000 euro riqualificazione energetica globale.

Con relativi sconti di: 19.500 euro – 39.000 euro – 62.000 euro – 65.000 euro (da suddividere in 10 rate annuali di pari importo)

Attenzione alla rateizzazione nei vari periodi d’imposta

● Per le spese sostenute dal 1/1/2009 al 31/12/2010, in cinque rate annuali di pari importo.

● Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.

 

 

 

I lavori “scontati”

L’elenco delle opere ammesse alla detrazione è il seguente:
● interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con Decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal Decreto del 26/1/2010);
● interventi su edifici esistenti, parti di questi o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali e/o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal decreto 26/1/2010). Rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
● sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
● installazione impianti di riscaldamento alimentati
a biomasse (legna, cippato, pellet);
● installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche a integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente. L’impianto deve avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori, 2 anni per accessori e componenti tecniche).

E in più

● installazione climatizzatori, invernali o estivi, con pompa di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore;
● interventi di prevenzione del rischio, di adeguamento e di messa in sicurezza su prime case e capannoni nelle aree a più alto rischio sismico (zone 1 e 2 – individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003).

 

Documenti e 65%: come accedere al bonus

Da inviare
La documentazione va inviata per via telematica all’Enea (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che coincide con il giorno del “collaudo” e non con quello di effettuazione dei pagamenti. Se il tipo di intervento non richiede collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Tramite posta elettronica arriverà poi una ricevuta telematica da conservare, contenente i dati relativi alla pratica.
● asseverazione da parte di tecnico abilitato (progettista dei lavori) della conformità dell’intervento ai requisiti richiesti;
● attestazione di certificazione (o qualificazione) energetica, tranne se si tratta di sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale; serve invece per esempio per la coibentazione dell’involucro e per la riqualificazione globale dell’edificio;
● scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F). Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).

Da conservare
● codice Cpid che attesta l’invio della documentazione all’Enea;
● asseverazione redatta da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti specifici richiesti per ogni tipo di intervento;
● fatture relative alle spese sostenute; ● ricevute dei bonifici (bancari o postali).

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 0 / 5, basato su 0 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!