Cucina, camere, bagni… : metrature nel nuovo Regolamento Edilizio di Milano

La superficie minima della cucina, delle stanze da letto e del soggiorno con o senza spazio cottura, fino all’obbligo o meno della finestra nel bagno per favorire il ricambio dell’aria sono alcuni dei requisiti tecnici che si devono rispettare quando si costruisce o ristruttura un immobile e che sono contenuti nel Regolamento Edilizio di cui deve dotarsi ogni Comune. Vediamo nei dettagli che cosa cambia in una grande città come Milano con l’adozione del Regolamento entrato in vigore a fine 2014, che ha sostituito quello risalente al 1999.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 02/08/2015 Aggiornato il 02/08/2015
Cucina, camere, bagni… : metrature nel nuovo Regolamento Edilizio di Milano

Per realizzare o ristrutturare un immobile, oltre ai vari permessi e titoli abilitativi, occorre rispettare una serie di requisiti tecnici e igienico-sanitari che rendono sicura e vivibile un’abitazione come la superficie minima degli ambienti (camere da letto,  bagni… ) e l’agibilità dei locali sottotetti e seminterrati. Tutti requisiti che devono essere specificatamente indicati nel cosiddetto Regolamento edilizio di cui si dota ogni Comune. In particolare, a Milano, è entrato in vigore il 26 novembre 2014 il nuovo Regolamento edilizio che ha aggiornato dopo 15 anni la legge di riferimento per chi costruisce o ristruttura la propria abitazione. Vediamo nei dettagli che cosa è cambiato per questa grande città.

Partendo dalla superficie degli alloggi questa è passata dai 30 metri quadri previsti nel vecchio Regolamento del 1999 ai 28 mqNon cambia invece l’altezza media dei locali principali che non deve essere minore di 2,70 m (2,40 per i bagni, gabinetti, spogliatoi e lavanderie, e – nel caso di antibagno, corridoio, disimpegni, ripostigli e cabine armadio 2,10 m).

Per quel che riguarda la superficie minima delle stanze, la camera da letto singola con un solo posto letto deve essere di 8 metri quadri, contro i 9 precedenti. La camera matrimoniale con la cabina armadio (anche in muratura) doveva avere una superficie minima di 14 metri quadri, mentre ora di 12 metri quadri escludendo dal calcolo della superficie minima l’eventuale cabina armadio. Il soggiorno con eventuale spazio di cottura doveva avere una superficie di 14 mq, mentre ora è passata a 17 mq (senza spazio cottura rimane a 14 metri quadri). Le superfici minime di cucina e locale studio sono rimaste invariate, rispettivamente di 5 e di 7 metri quadri. Gli alloggi devono essere sempre dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la dotazione minima di apparecchi sanitari.  Per quanto riguarda le cucine e gli spazi di cottura, questi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
  • soffitto di materiale traspirante;
  • cappa aspirante, sopra l’apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, odori e fumi (solo in presenza di piani di cottura elettrici è ammessa l’installazione di cappe filtranti non collegate a canne di esalazione negli interventi di entità non superiori alla manutenzione straordinaria)
  • parete ove sono ubicati il lavello ed il punto di cottura rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente realizzato anche mediante elementi di arredo.

Per quanto invece riguarda i locali bagno, la superficie minima utile richiesta per il servizio igienico era di 3,50 mq, mentre per il secondo servizio la superficie minima era di 2 mq e lato minimo di 1,20. Ora invece il Regolamento Edilizio del 2014 prevede esclusivamente che il locale o i locali bagni, se ve ne è più di uno, abbiano la dimensione adatta a contenere tutti i sanitari ossia il lavabo, doccia o vasca, water e bidet (questi ultimi possono essere realizzati anche in unico apparecchio). Il lato minimo del bagno non deve essere più sempre inferiore a 1,20 metri. Inoltre i locali bagno devono avere pavimenti e pareti (sino ad un’altezza di 180 cm) rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari. 

Il riscontro d’aria effettivo della casa doveva essere garantito, solo per quelle con superficie complessiva superiore a 70 mq o dotate di più di una camera da letto, anche mediante cavedi, ora invece non si fa distinzione di metratura. Tutte le unità immobiliari devono avere un riscontro d’aria effettivo attraverso aperture di pareti contrapposte o perpendicolari tra di loro, anche affaccianti su cortili, patii o con aperture in copertura. Il riscontro d’aria è garantito anche se è presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). 

In sostituzione dell’areazione naturale è ammessa la cosiddetta areazione attivata anche nei locali bagno. Per areazione attivata si intende la ventilazione di ambienti della casa che non possono godere dell’areazione naturale e nei quali il ricambio dell’aria viene assicurato immettendo una determinata portata d’aria esterna ed estraendo conseguentemente un’equivalente portata d’aria viziata. Proprio in merito all’areazione dei servizi igienici, almeno un locale bagno dell’immobile doveva essere fornito di finestra apribile all’esterno in misura non inferiore a 0,50 metri per il ricambio dell’aria all’esterno o verso il cavedio. Per gli alloggi non superiori a 70 metri quadri purché con una sola camera da letto (anche con due letti separati) era consentita l’areazione attivata. Inoltre nei bagni ciechi, l’aspirazione forzata doveva assicurare un coefficienti di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, oppure di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico. Questo significava la possibilità di utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavarne un secondo locale bagno, ma seguendo le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.
Il Regolamento del 2014 conferma che per i locali bagno con aerazione naturale deve esserci una finestra apribile all’esterno o verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 metri quadri, ad eccezione dei bagni di ciechi. Nel caso manchi l’areazione naturale e vi sia quella attivata, tutte le unità immobiliari se sono attrezzate con V.M.C. possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco.
Anche gli alloggi con superficie non superiore ai 70 metri quadri e privi di V.M.C. possono essere dotati di locali bagni ciechi con aerazione attivata (in espulsione continua 6 vol./h per i soli interventi edilizi maggiori; o in alternativa in aspirazione forzata intermittente a comando automatico 12 volumi/ora solo negli altri interventi).
Per i locali bagno ciechi inoltre l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Per quanto riguarda i locali sotterranei, quelli in cui la quota di intradosso del solaio superiore è inferiore o uguale a quella del piano di spiccato, si riconferma nel nuovo Regolamento Edilizio di Milano il divieto di adibirli ad abitazione. Possono costituire spazi agibili invece i locali seminterrati, quelli che per parte della loro altezza si trovano sotto il piano di spiccato, se però possiedono un’altezza media interna maggiore o uguale a 2,70 metri e un vespaio aerato di 0,50 metri di altezza e intercapedine perimetrale, con pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto degli indici di isolamento acustico fissati dalle norme vigenti.

Infine i sottotetti privi dei requisiti di abitabilità possono essere dotati degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento ed essere adibiti a stenditoi, guardaroba e archivi e devono avere un’altezza media inferiore a 2,35 metri. Inoltre se sono destinati a ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Rispetto al regolamento precedente infine, il sottotetto non può essere adibito anche ai servizi igienici.

 

Nuovo Regolamento Edilizio Milano

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