Caldaie: i controlli previsti dalla legge e le differenze regionali

Le caldaie che non usano fonti rinnovabili, quindi la maggior parte, richiedono ogni quattro anni il controllo obbligatorio dei fumi da parte di un tecnico abilitato. Ma sono molte le differenze tra una regione e l'altra. Ecco una tabella con le indicazioni specifiche delle realtà locali.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 16/08/2015 Aggiornato il 16/08/2015
Caldaie: i controlli previsti dalla legge e le differenze regionali
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Il controllo obbligatorio dei fumi della caldaia ogni 4 anni, previsto dalla legge (Dpr 74/2013) per i modelli fra i 10 kW e i 100 kW a fonte non rinnovabile, non esclude però che le singole Regioni presentino differenze. Le verifiche spettano a un tecnico abilitato, che dietro il pagamento di un onere rilascia un’autocertificazione (il cosiddetto bollino blu, cioè un rapporto di controllo) e la invia all’ente preposto (Comune o Provincia o ente che gestisce il Catasto degli impianti laddove attivato). L’autocertificazione sostituisce l’ispezione da parte dell’ente preposto. In caso di mancato rispetto delle regole scatta un onere di ispezione, il cui importo è variabile a seconda del luogo. Nonostante la norma statale, sussiste grande diversità tra le Regioni che hanno legiferato in autonomia.

Va segnalato che, in mancanza del bollino blu (che è incluso tra i controlli periodici obbligatori per gli impianti termici), l’Ape – Attestato di prestazione energetica relativo all’immobile decade automaticamente il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per il controllo. L’Ape peraltro in alcune Regioni, come Lombardia, Emila Romagna e Veneto, deve essere allegato, quando presente, al libretto di impianto della caldaia (in formato cartaceo o elettronico).

Secondo la legislazione vigente, solo le Regioni che hanno già recepito la direttiva 31/2010/UE per le parti relative al servizio di ispezione degli impianti di climatizzazione avrebbero la facoltà di discostarsi dalla norma statale e di emanare propri regolamenti, anche più restrittivi del Dpr 74/2013. Tuttavia, nonostante nella pratica ci sia solo una Regione che ha effettivamente adottato l’ultima direttiva europea (e cioè la Lombardia) e siano comunque poche le Autonomie che hanno recepito il Dpr 74/2013 per gli aspetti relativi al controllo delle caldaie (pur facendo ancora riferimento alla vecchia direttiva europea, per via di un errore formale nei testi di legge), la realtà dei fatti sui territori è ben diversa da ciò che la norma nazionale ha dettato. Qui sotto riportiamo un’utile tabella con le disposizioni regione per regione.

tabella controlli caldaie previsti dalla legge differenze regionali e costi bollino blu 

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