Affitti: come registrare il contratto di locazione

Perché è obbligatorio registrare il contratto di locazione? Come si effettua? Quali imposte si pagano e quali sono le sanzioni in capo al locatore in caso di mancata registrazione?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/05/2016 Aggiornato il 22/05/2016
Affitti: come registrare il contratto di locazione

Quando si concede un immobile in locazione, il contratto che viene stipulato deve obbligatoriamente essere registrato all’Agenzia delle entrate. Quali sono le regole da seguire? E cosa si rischia in caso di mancata registrazione? Ecco in sintesi alcune utili informazioni.

Quando deve essere registrato e come il contratto di affitto

Il contratto con cui si concede un immobile in locazione deve essere registrato, indipendentemente dall’importo del canone ma purchè la durata della locazione superi i 30 giorni nel corso di un anno. Quindi per contratti che hanno durata breve, ad esempio quelli di affitto di una casa vacanza, non è obbligatoria la registrazione.
Come registrare un contratto di locazione  Abbiamo detto che la registrazione deve essere seguita entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le modalità con cui si può registrare un contratto di locazione sono:

  •  on line dal sito dell’Agenzia delle entrate
  •  presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate.

Si può anche incaricare un terzo soggetto, come il commercialista o un Caf ad eseguire la registrazione. In entrambi i casi si deve compilare un apposito modello, chiamato RLI, disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per chi utilizza la registrazione telematica, si dovrà seguire la procedura on line previo accesso mediante le credenziali che rilascia la stessa Agenzia (Fiscoline) e utilizzare l’applicazione “contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, gratuita, in versione software o in versione web. Presso l’ufficio territoriale andrà redatto il modello RLI scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate o reperibile in ufficio. Allo sportello andranno presentati almeno due originali del contratto e l’attestazione del pagamento delle imposte di registro e di bollo.

Quanto si paga

Quando si registra il contratto e si compila il modello RLI, on line o presso lo sportello delle Entrate, si deve pagare l’imposta di registro pari al 2% del canone annuo. L’imposta si versa contemporaneamente alla registrazione del contratto. Solo per i contratti di locazione a canone concordato di immobili ubicati in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. A pagare l’imposta sono in solido il locatore e il conduttore, quindi l’importo è diviso alla metà.  Oltre all’imposta di registro all’atto della registrazione è dovuta anche l’imposta di bollo che ha misura fissa pari a 16 euro per ogni foglio, composto da quattro facciate per un totale di cento righe. Chi registra il contratto on line, tramite l’applicazione telematica RLI, potrà pagare le imposte mediante addebito diretto sul proprio conto corrente. Quando non si sceglie di pagarle con addebito su c/c, le imposte dovute possono essere versate con il modello f24 Elide, che ha sostituito il precedente modello F23. Il codice tributo da usare in caso di prima registrazione per l’imposta di registro è il “1500”, mentre l’imposta di bollo si può pagare anche con contrassegno telematico.

Le sanzioni

Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni e nei successivi 60 deve comunicare all’inquilino l’avvenuta registrazione, nonché all’amministratore in caso di immobile che si trova in un condominio. Nel caso in cui il contratto non viene registrato per la legge non esiste e si prevede la facoltà in capo al conduttore di ricorrere al giudice per accertarne l’esistenza. In caso di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione, si paga un’imposta di registro che dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. In caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro, la sanzione applicabile è pari al 30% dell’imposta versata in ritardo. Le sanzioni possono essere anche ridotte se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso, l’istituto con cui si può rimediare spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie pagando sanzioni ridotte. Così nel caso di registrazione del contratto di locazione entro 30 giorni, la sanzione da applicare sarà pari al 12% dell’imposta di registro da versare (1/10 di 120%). Se la correzione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 13,33% dell’imposta di registro da versare (1/9 di 120%), entro 1 anno il 15% dell’imposta di registro da versare e oltre i due anni, la sanzione da applicare sarà pari al 20%.

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