730/2017: novità e scadenze della nuova dichiarazione dei redditi

Chi deve presentarla, le scadenze e le novità fiscali per la casa contenute nella nuova dichiarazione dei reddiit, il modello 730/2017.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 16/02/2017 Aggiornato il 16/02/2017
modello 730

Il Fisco ogni anno ci chiede di dichiarare quanti redditi abbiamo prodotto e per farlo il modello più utilizzato è il 730. Come per gli anni passati, anche per il 2017 il 730 può assumere due vesti: cartaceo, quello classico oppure precompilato, on line. Vediamo chi sono i soggetti che possono usare il 730/2017, quando è possibile utilizzare una versione e quando l’altra, le scadenze previste per quest’anno e le novità fiscali che riguardano la casa che sono entrate nella dichiarazione 2017.

Modello 730/2017: chi può usarlo

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per eccellenza utilizzata da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare quanti redditi si sono prodotti l’anno precedente e su cui poi verranno calcolate le tasse da pagare con delle trattenute nella busta paga o nella pensione o eventualmente i rimborsi da erogare al contribuente.

Chi sono i soggetti che possono usare il modello 730/2017? A darne un elenco è l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi ed essi sono:

  • pensionati
  • lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.
  • persone impegnate in lavori socialmente utili
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Ordinario o precompilato: quale utilizzare?

Come per gli altri anni, anche il 730/2017, relativo ai redditi prodotti nel 2016, può essere presentato a scelta del contribuente nella versione classica cartacea o on line in forma precompilata.

Partendo da quest’ultimo, il 730 precompilato è così chiamato perché in alcune sue parti è stato già compilato dall’Agenzia delle entrate, dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Il 730 precompilato è reperibile dal 15 aprile 2017 in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia, a cui si potrà accedere dotati del codice Pin dell’Inps oppure tramite le credenziali di accesso a Fisconline o tramite Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Se invece alcuni dati del 730 precompilato dovessero risultare incompleti o non corretti il contribuente deve modificarli o integrarli.

Chi riceve il 730 precompilato non significa che deve utilizzarlo in via obbligatoria. Può anche scegliere di utilizzare il 730 ordinario, rivolgendosi per l’assistenza ad un Caf o ad un professionista oppure al proprio sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) e in tal caso dovrà presentare il 730 già compilato.

Scadenze 730/2017

Il modello 730 precompilato deve essere presentato:

  • entro il 23 luglio se si presenta direttamente all’Agenzia delle entrate
  • entro il 7 luglio se si presenta al proprio sostituto di imposta o al Caf o ad un professionista.

Il modello 730 ordinario deve essere presentato invece entro e non oltre il 7 luglio direttamente, o al proprio sostituto o avvalendosi dell’aiuto di un Caf o professionista abilitato.

Le novità fiscali per la casa

Come per gli altri anni, anche nel 730/2017 entrano di diritto le agevolazioni fiscali classiche dalle spese mediche a quelle universitarie, passando per le spese funebri, veterinarie, a quelle che riguardano la casa come le spese per l’affitto, quelle per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, il bonus mobili e anche tutta una serie di novità.

Tra queste abbiamo:

  • la detrazione fiscale al 50% per spese di arredo dell’immobile acquistato da giovani coppie under 35 anni (agevolazione questa che non è stata prorogata quest’anno dalla legge di stabilità): tale detrazione è concessa alle giovani coppie, conviventi di fatto da almeno 3 anni o coniugati, che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale e sostengono le spese per l’arredo della stessa (mobili nuovi esclusi i grandi elettrodomestici) entro il limite di 16mila euro.
  • la detrazione per le spese per canoni di leasing per l’abitazione principale: viene riconosciuta una detrazione Irpef al 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55mila euro
  • la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di un immobile in classe energetica A o B
  • la detrazione al 65% per spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione dell’unità abitativa.
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