TASI: mini guida con tutto quello che c’è da sapere

Tutto sulla TASI, la tassa introdotta con la IUC, insieme a TARI e IMU, dalla Legge di Stabilità 2014.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 12/05/2017 Aggiornato il 12/05/2017
tasi

Nel 2014 la tasi è stata introdotta dalla Legge di Stabilità come parte della iuc, l’Imposta unica comunale, che era appunto distinta in tre tributi: imu, tari e TASI. Ma cos’è la TASI? Chi deve pagarla e chi no? Come si calcola e come si paga? Quali sono le scadenze? Ecco tutti i “nodi” principali che la riguardano.

TASI prima casa

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc. La tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. l’inquilino), fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede.

Dal 2016 la TASI è stata equiparata all’IMU e come quest’ultima non si paga più sull’immobile adibito ad abitazione principale che non sia classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia che non sia di lusso e/o di pregio.

La Tasi come l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze (C2, C6 e C7) se classificate nelle categorie del catasto:

  • A2 civile abitazione
  • A3 abitazioni di tipo economico
  • A4 abitazioni di tipo popolare
  • A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A6 abitazioni di tipo rurale
  • A7 abitazioni in villini.

Vengono equiparate all’abitazione principale e come tale scontano la Tasi le case non locate appartenenti a anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale, l’ex dimora coniugale, assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice. 

TASI seconda casa

La tassa si paga sempre sulla seconda casa a prescindere dalla classificazioni catastale. Se l’immobile è stato concesso in locazione a pagare la TASI è oltre al proprietario anche l’inquilino. Quest’ultimo però paga solo se l’immobile è classificato in una categoria di lusso e/o di pregio.  Il proprietario invece dovrà pagare sempre una quota del tributo decisa a livello comunale della delibera e solitamente tra il 70 e il 90%.

TASI riduzioni

Come per l’Imu anche per la TASI valgono le medesime ipotesi di riduzione del tributo. In particolare si prevede invece uno sconto del 50% della base imponibile su cui calcolare il tributo per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado.

Per godere dello sconto occorre però rispettare alcuni requisiti che sono:

  • comodante, ossia il proprietario dell’immobile, deve possedere un solo immobile in Italia e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato; (situazione, in verità, poco consueta: costui infatti, concesso l’unico immobile in comodato al parente, dovrebbe poi abitare in casa di affitto o in altre strutture);
  • in alternativa, il comodante deve possedere nel medesimo comune soltanto un altro immobile e vi risieda;
  • per il comodatario, ossia l’occupante,  il fabbricato deve costituire abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (si ricorda che la registrazione di tali contratti deve essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula).

Lo sconto è valevole solo se l’immobile non è considerato di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

TASI calcolo

Le regole per il calcolo della TASI sono anche qui le medesime per l’IMU. In primo luogo va individuata la base imponibile che è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che sono:

  • 160 per le abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi (categoria catastale da A/1 a A/11 – escluso A/10)
  • 80 per uffici o studi privati (categoria A10)
  • 140 per collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli (categoria catastale da b1 a b8)
  • 55 per negozi e botteghe (categoria catastale c1)

Al valore ottenuto vanno poi aggiunte le aliquote decise a livello comunale con le apposite delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Come si paga

Le modalità di pagamento della TASI sono a scelta del contribuente: modello F24 o bollettino di conto corrente postale. Per chi sceglie di pagare con il modello F24, reperibile on line gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli abilitati, questo deve essere compilato con molta attenzione. In particolare andranno indicati i codici tributo che sono:

  • 3958 per l’abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 per le aree fabbricabili
  • 3961 per altri fabbricati.

Il codice tributo in particolare va indicato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Nello spazio “codice ente/codice comune”, deve essere indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate), va barrato lo spazio “Saldo”, mentre nello spazio “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre) e in quello relativo ad “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

Il modello F24 è reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o agli sportelli delle Poste o delle banche. Nella prima colonna andrà indicato il codice del Comune in cui è ubicato l’immobile. Così il codice di Roma è H501, di Milano F205 e di Torino L219. Tuti i codici sono reperibili dal sito delle Entrate.

Una volta compilato il modello F24 si può pagare:

  • agli sportelli delle banche o delle poste se l’importo da pagare è pari o inferiore alla somma di 1000 euro
  • on line tramite i servizi di home banking o dal sito dell’Agenzia delle Entrate – F24Web, F24 on line e F24 cumulativo – se il saldo supera i 1000 euro

Se invece si sceglie di pagare l’imposta con i bollettini postali cartacei, il numero di conto corrente è “1017381649”, intestato a PAGAMENTO TASI, valido indistintamente per tutti i Comuni.

Scadenze TASI

Come per l’IMU, anche la TASI si può pagare in un’unica soluzione entro il1 6 giugno o in due rate di cui una (acconto) in scadenza il 16 giugno e l’altra (conguaglio) il 16 dicembre.

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