Tarsu e Tares: scattano i controlli dei Comuni

Al via gli accertamenti degli uffici comunali sul mancato o insufficiente pagamento delle ex tasse sui rifiuti, Tarsu e Tares degli anni pregressi.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 30/09/2014 Aggiornato il 30/09/2014
Tarsu e Tares: scattano i controlli dei Comuni

I contribuenti quest’anno devono fare i conti non solo con la tasi, ma anche con la tari, la nuova tassa sui rifiuti che ha sostituito la vecchia Tarsu e la Tares, ma in molti casi i conti con le vecchie tasse sulla nettezza urbana sono in sospeso e i Comuni partono con gli accertamenti. Dai database locali infatti può risultare che un contribuente non ha pagato la Tarsu o la Tares o ha eseguito un versamento insufficiente e da ciò derivano delle sanzioni. Gli errori in alcuni casi possono essere stati fatti in buona fede, perché ad esempio si è sbagliato il calcolo. O ancora può esserci il caso di chi ha pagato regolarmente, ma al Comune non è pervenuto nulla. Cosa fare in questi casi?
La prima cosa è recuperare la ricevuta del pagamento. È buona regola conservare tutte le ricevute di tasse e bollette pagate per almeno 5 anni. Poi si deve controllare la corrispondenza del pagamento effettuato con i dati presenti sulla ricevuta. Dopodiché si esegue nuovamente il calcolo, che a volte può risultare molto complesso. In tal caso è bene affidarsi ad un consulente di fiducia, il proprio commercialista o al Caf.

Il Comune stesso può aver sbagliato ad effettuare il calcolo, specie nel passaggio dalla Tarsu alla Tares ( nel 2013), della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta indipendentemente dal numero delle pertinenze. L’ufficio dei tributi del Comune con un solo avviso contesta al cittadini errori compiuti in diversi anni e quindi l’importo della sanzione da pagare risulta alto. L’avviso il più delle volte viene recapitato tramite una lettera di Equitalia ( o altro concessionario della riscossione incaricato dall’ente locale) anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, ma senza affidarsi agli addetti del servizio di posta privato, poiché non sono pubblici ufficiali.

Una volta verificato il calcolo con l’ausilio del commercialista o del Caf, si potrebbe valutare l’opportunità di presentare un’istanza di riesame in autotutela, prima di avviare un’azione giudiziaria quindi il ricorso per vie legali, chiedendo la correzione di errori materiali di calcolo oppure la mancata considerazione di pagamenti del tributo.

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